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Diritto penale

Delitti

19 | 01 | 2023

La circostanza aggravante dell’utilizzo del cosiddetto «metodo mafioso» è configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio «silente»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 2137 del 14 ottobre 2022, depositata il 19 gennaio 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che la circostanza dell'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora dall'art. 416.bis.1, comma 1, c.p.), ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2018, n. 22554).

Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al "metodo mafioso", il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente) (Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2015, n. 45321; Cass. pen., sez. VI, 26 maggio 2011, n. 28017; Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342). Cioè quella coartazione ben più penetrante energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Cass. pen., sez. II, 31 marzo 1998, n. 2204). Peraltro, l'aggravante è ritenuta configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2019, n. 44298; Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2018, n. 26002; Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2015, n. 20187; Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2013, n. 38964). L'aggravante de quo, è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 26399). La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Cass. pen., sez. II, 5 giugno 2013, n. 38094; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2008, n. 4898); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2019, n. 27548; Cass. pen., sez. II, 25 marzo 2015, n. 16053). 

Rammentati tali principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, venendo alla fattispecie in esame, la Suprema Corte ha osservato che le modalità di commissione della stessa – connotate dal tratto paramilitare, dall'attenta e "professionale" organizzazione, dall'impiego di numerosi uomini e mezzi, dall'uso di armi anche da guerra – non costituiscono "patrimonio" esclusivo delle organizzazioni di tipo mafioso (e, in particolare, della criminalità mafiosa foggiana o, specificamente, cerignolana), ben potendo essere utilizzate da gruppi criminali che, pur altamente "professionali" e organizzati, non rispondono alle indicazioni tipologiche previste dall'art. 416-bis c.p.. Pertanto, le predette sole connotazioni dell'azione criminosa, vieppiù quando questa sia posta in essere, come nel caso di specie, in una zona non caratterizzata da un'alta intensità della presenza di associazioni di tipo mafioso – ciò che ne può richiamare la provenienza da un siffatto tipo di sodalizio o, comunque, da gruppi criminali da esso autorizzati – non si può ritenere di per sé evocativa della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e, quindi, idonea a esercitare sulle vittime del reato quella particolare coartazione psicologica che deriva dalla prospettazione che la stessa coartazione non è solo molto intensa, come qui certamente era, ma provenga da chi appartenga a una consorteria criminale che, in quanto mafiosa, è dedita a molteplici ed efferati delitti. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416.bis.1 c.p.