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Diritto penale

Delitti

19 | 01 | 2023

Mettere alla berlina una persona per le sue caratteristiche fisiche integra il reato di diffamazione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 2251 del 14 dicembre 2022 (dep. 19 gennaio 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di diffamazione, ha ricordato che la condotta di chi mette alla berlina una persona per talune caratteristiche fisiche, comunicando con più persone, può certo considerarsi un'aggressione alla reputazione di una persona.

Integra difatti il reato di diffamazione il riferirsi ad una persona con una espressione che, pur richiamando un handicap motorio effettivo, contenga una carica dispregiativa che, per il comune sentire, rappresenti una aggressione alla reputazione della persona, messa alla berlina per le sue caratteristiche fisiche (Cass. pen., sez. V, 13 maggio 2016, n. 32789 nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna nei confronti del soggetto che, comunicando con più persone, qualificava la persona offesa nel contesto di una discussione come "la zoppetta").

Che la reputazione individuale (da non confondersi, naturalmente, con la mera considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, posto che il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 595 c.p. è eminentemente relazionale, tutelando il senso della dignità personale in relazione al gruppo sociale) sia un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona è stato ricordato, più di recente dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 150 del 2021.

Ed è proprio la correlazione tra dignità e reputazione, osserva la Suprema Corte, a esser venuta in rilievo nel caso di specie, posto che le espressioni adoperate dell'imputato sottendono una deminutio della persona offesa, che, in quanto ipovedente, non avrebbe dignità di interlocuzione pari a quella degli altri utenti della piattaforma.

Quanto alla distinzione tra ingiuria e diffamazione, l’elemento discretivo è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore.

Nei casi in cui il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più opaco, il punto, allora, è capire se e quando l'offeso sia stato concretamente in condizioni di replicare.

In difetto del requisito della contestualità, che non risulta in alcun modo emerso nel corso del processo (e che, in generale, va di volta in volta verificato, in relazione alle specificità dei singoli casi), l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore; nel qual caso, si profila l'ipotesi della diffamazione.

In considerazione dei tanti, possibili contesti (legati o non al progresso tecnologico) in cui un'espressione offensiva può esternarsi, può dunque osservarsi che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, a condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo (virtuale o non), in grado di difendersi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 595 c.p.