Diritto penale
Delitti
17 | 01 | 2023
Stupefacenti: la casistica giudiziaria sulle così dette «dosi da strada»
Gloria Salmistraro
Con sentenza n. 1648 del 21 novembre 2022, depositata il 17 gennaio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il c.d. "piccolo spaccio", anche organizzato, è compatibile, con la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Per consolidata giurisprudenza, tale ultimo reato può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). La giurisprudenza ha precisato che anche se uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n. 35737). L'accertamento della lieve entità del fatto implica, secondo tale condivisa esegesi, una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in relazione ai diversi criteri enunciati dalla disposizione. E la necessità di effettuare una valutazione complessiva e globale di tutti gli aspetti della condotta è stata di recente confermata dalle Sezioni Unite, le quali hanno altresì affermato la compatibilità della fattispecie attenuata con la detenzione di sostanze eterogenee (cfr. Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51063). Ancora prima di tale chiarimento, si era ritenuto che non è ostativo alla sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit. lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale (cfr. Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2017, n. 28251) con la precisazione, riferita al "piccolo spaccio", nel senso che questo deve presentare un'incidenza sul mercato quantificabile in "dosi conteggiate a decine" (Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2013, n. 41090). Puntuale l'argomentazione di carattere sistematico che muoveva dalla previsione del reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, per dimostrare come la struttura, l'organizzazione, la reiterazione, la professionalità delle condotte illecite non sono incompatibili con la configurabilità dell'ipotesi lieve, in quanto, se tali parametri, valutati singolarmente, dovessero escludere automaticamente l'ipotesi lieve, la fattispecie dell'associazione minore non potrebbe mai trovare applicazione. L'attività di spaccio costituisce, sul piano empirico, un fenomeno composito perché, accanto a vere e proprie forme di appalto di manovalanza per lo smercio su strada, spesso utilizzato anche dalla criminalità organizzata, lo spaccio appare riconducibile anche ad attività delinquenziale, individuale o in forma più o meno organizzata, per il procacciamento di risorse illegali o ad un'attività parallela degli utilizzatori di stupefacenti per procurarsi risorse per l'acquisto personale. Un fenomeno variegato, dunque, quello del segmento finale del circuito di commercio di stupefacenti rispetto al quale appare riduttivo l'approccio della giurisprudenza che, per escludere la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ne valorizza, la contiguità con il contesto di commercio della droga, una definizione generica e inidonea a definire la concreta offensività della condotta. Parimenti appare riduttivo l'orientamento che valorizza, ai fini della individuazione del dato ponderale preclusivo, il dato delle dosi medie singole ricavabili, tratto dal D.M. 11 aprile 2006. Tale concetto, infatti, rappresenta un dato sulla cui base, applicando il moltiplicatore predeterminato e variabile per ciascuna sostanza, si giunge alla soglia rilevante per la presunzione di uso personale dello stupefacente ricostruito sulla base di quantitativo di principio attivo idoneo a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente. Ma si tratta, all'evidenza, di un dato che non corrisponde al numero di dosi in concreto commercializzate poiché, stando alla casistica giudiziaria, le così dette "dosi da strada", cioè quelle confezionate per lo spaccio hanno caratteristiche merceologiche ben diverse e corrispondenti proprio a quelle sottoposte a sequestro nel presente procedimento (nove dosi), per peso lordo e composizione di principio attivo (cfr. i dati del Dipartimento per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Una valutazione, questa, che rimanda immediatamente alla redditività dell'attività di vendita al dettaglio che, sia pure calibrata sulla natura degli stupefacenti oggetto di cessione, offre all'interprete, più efficacemente del riferimento alla dose media giornaliera, un criterio orientativo per la qualificazione dello spaccio e della sua entità dirigendo la qualificazione giuridica verso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, e 4 d.P.R. 309/1990 nel caso di spaccio che consenta un vero e proprio accumulo di ricchezza, e verso la fattispecie di minore gravità per quello che consenta semplicemente il sostentamento del soggetto e della sua famiglia e che la giurisprudenza ha concretizzato, individuando una soglia quantitativa, nella disponibilità di dosi conteggiate a decine. La conseguenza di tale inquadramento è che deve escludersi che qualsiasi forma e grado di organizzazione, struttura, professionalità, reiterazione giustifichi per sé l'esclusione dell'ipotesi lieve poiché l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deve essere inteso alla luce del principio di proporzione, senza limitare la fattispecie incriminatrice al fatto assolutamente minimale di detenzione e cessione di pochissime dosi spettando al giudice l'apprezzamento in fatto e in concreto del livello di offensività della condotta complessiva. Con riguardo all'offensività della condotta si è precisato che, ai fini della tipizzazione della condotta del reato di spaccio per sussumerla nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è corretta la individuazione di aspetti che facciano riferimento ad una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Cass. pen., sez. VI,27 gennaio 2015, n. 15642).
Riferimenti Normativi: