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Diritto amministrativo

Sanzioni amministrative

17 | 01 | 2023

Gli accorgimenti tecnici propedeutici ad escludere la visione da parte dei minori – durante la fascia oraria di c.d. «Televisione per tutti» (7.00 - 22.30) – di scene ad alto contenuto drammatico

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 554 del 17 gennaio 2023, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha indicato gli accorgimenti tecnici propedeutici ad escluderne la visione da parte dei minori - durante la fascia oraria di c.d. “Televisione per tutti” (7.00 - 22.30) – di scene ad alto contenuto drammatico (nella specie, un filmato riguardante la presa in consegna, da parte delle forze dell’ordine, di un minore mediante il suo allontanamento dal proprio nucleo familiare).

In generale, il Codice di autoregolamentazione e, più in generale, l’impianto normativo recato dal D.L.vo 31 luglio 2005, n. 177 (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intendono assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (suscettibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare comunque prevalente protezione; ciò, a prescindere dalla circostanza per cui sia ipotizzabile un collegamento rispetto all’efficacia territoriale della legge italiana. Il Consiglio di Stato, con plurime pronunce (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, nn. 2300 del 2020 e 2299 del 2020), ha chiarito che l'art. 15, comma 10, L. 2 agosto 1990, n. 233, secondo il quale: "è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità", nel fare riferimento ai programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, prevede una fattispecie di illecito di pericolo concreto. Ciò comporta che ai fini dell'integrazione della fattispecie sanzionata, occorre l'accertamento della effettiva esposizione a pericolo del bene tutelato dalla norma violata, desumibile da specifiche e rilevanti circostanze concretamente occorse. Orbene, tale valutazione va coordinata con altra verifica che, sulla scorta della disciplina europea e dei precetti costituzionali, si atteggia sotto forma di bilanciamento tra l'esigenza di tutela del minore e la garanzia della libertà di espressione, da effettuare secondo un parametro di proporzionalità che deve tenere conto delle concrete circostanze del caso.

Nel caso in esame la trasmissione ha avuto ad oggetto un episodio di rilevanza tale da dar luogo alla serie di interventi, anche di carattere istituzionale; peraltro, ciò che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inteso perseguire è non tanto la tutela dei minori coinvolti dal filmato quanto piuttosto l’impatto per i minori potenziali telespettatori, in considerazione dell’orario di trasmissione. Nella fattispecie, l’Autorità ha fatto applicazione dell’art. 2.3 del codice di comportamento, in combinato disposto con la norma di legge. In dettaglio, ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 6, vigenti ratione temporis, “le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”; inoltre, “le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”. A sua volta, il punto 2.3 del codice di comportamento statuisce altresì, in termini rilevanti ai fini di causa, che “Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”. Come correttamente rilevato dall’Autorità, la circostanza per cui si faccia questione di programma specificatamente destinato all’informazione del pubblico adulto sui fatti di cronaca, anche particolarmente sanguinari o impressionanti, non rappresenta una causa di giustificazione della condotta concretamente tenuta, bensì costituisce il presupposto di applicazione degli accorgimenti tecnici delineati dalla disciplina normativa e dal Codice di autoregolamentazione per la trasmissione dei programmi di informazione. In siffatte ipotesi, il delicato bilanciamento tra diritto di cronaca ed esigenze di tutela del minorenne è garantito dalla disciplina di legge e dal Codice di autoregolamentazione (su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado), mediante la prescrizione di speciali cautele a carico delle emittenti televisive. Cautele che con risultano rispettate, nel caso di specie, con particolare riferimento alla mancanza di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione, così come imposto dall’art. 34, comma 2, cit.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15, L. 2 agosto 1990, n. 233
  • D.L.vo 31 luglio 2005, n. 177