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Lavoro

16 | 01 | 2023

La produzione di documenti indispensabili alla decisione nel rito del lavoro e nella materia della previdenza e assistenza

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 1100 del 16 gennaio 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di produzione - ex art. 437 c.p.c. - di documenti indispensabili alla decisione.

Come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 4 maggio 2012, n. 6753; 26 maggio 2010, n. 12856; 5 febbraio 2007, n. 2379; 10 gennaio 2005, n. 278), nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento; peraltro, Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 2006, n. 17178, ha affermato, componendo un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della sezione lavoro, che sin dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8202/2005) si è affermato il principio di diritto secondo cui nel rito del lavoro, in base al combinato disposto della norma (di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c.) – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova, dei quali intende avvalersi, e, in particolare modo, i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore, per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 13 del 1977) – e della norma (art. 437, comma 2, c.p.c.) – che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dell'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.

Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (ai sensi del citato art. 437, comma 2, c.p.c.), ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. Tale principio, non consente - come si ricava, agevolmente, anche dalla motivazione della stessa sentenza n. 8202/2005, cit. - la ammissibilità, d'ufficio, di prove (anche) documentali - indispensabili per la decisione della causa - ove la preesistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti e meritevoli di integrazione - che ne costituisce la condizione indefettibile - si esaurisca negli stessi mezzi istruttori, che risultino definitivamente preclusi per le parti; dunque, i mezzi istruttori - preclusi alle parti - possono essere, bensì, ammessi d'ufficio, ma suppongono la preesistenza di altri mezzi istruttori - ritualmente acquisiti - che siano meritevoli della integrazione, affidata, appunto, alle prove ufficiose; peraltro, la indisponibilità - che consente la produzione tardiva - di documenti suppone che - al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione - fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti, la cui formazione risulti - necessariamente - successiva a quel momento ed esulano, pertanto, le certificazioni che - pure avendo, per oggetto, circostanze di fatto (quale, nella specie, i requisiti socio- economici dell'attuale ricorrente, al fine dell'accesso all'assegno di invalidità civile) preesistenti a quel momento - siano state formate, tuttavia, solo successivamente.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416 c.p.c.
  • Art. 437 c.p.c.