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Diritto processuale penale

Misure cautelari

13 | 01 | 2023

La colpa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo da parte del giudice della riparazione

Giacomo Zurlo

La quarta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 953 del 21 ottobre 2022, depositata il 13 gennaio 2023, è tornata sulla colpa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo da parte del giudice della riparazione.

Il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34559).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della  riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2016, n. 3359).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagini diversi, che possono portare conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati da giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2017, n. 12228).

Come precisato dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 34438/2019, però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valenza probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.

Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2021, n. 850) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 8914); ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2013, n. 1235); comportamenti deontologicamente scorretti (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 4242). 

L'unica condizione è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (ex multis, Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2007, n. 363).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 314 c.p.p.