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Diritto processuale penale

Misure cautelari

13 | 01 | 2023

Le «frequentazioni ambigue» idonee ad escludere la riparazione per l’ingiusta detenzione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 951 del 21 ottobre 2022, depositata il 13 gennaio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione.

Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2013, n. 51779).

Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 43302).

È stato ancora affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2015, n. 33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 21575) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2014, n. 39199; Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2013, n. 9212).

Le frequentazioni ambigue – ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità – quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2018, n. 53361; Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2014, n. 39199; Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2013, n. 1235). 

Va ricordato altresì il consolidato principio della Suprema Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2016, n. 3359).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 43 c.p.
  • Art. 314 c.p.p.