Diritto penale
Delitti
12 | 01 | 2023
Il fatto che la persona offesa tolleri i maltrattamenti, non vi dia peso o addirittura finga una normalità di vita familiare non esclude il reato
Valerio de Gioia
La sesta sezione penale della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 809 del 17 ottobre 2022, depositata il 12 gennaio
2023, ha affrontato la questione del rapporto "aguzzino-vittima" nel
reato di maltrattamenti in famiglia.
Il reato di cui all'art. 572 c.p.
richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a
ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella
sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali
da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di
un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (Cass.
pen., sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192). L'abitualità della condotta,
pertanto, deve essere idonea a determinare uno stato di sofferenza e di
umiliazione nella vittima senza che, tuttavia, ciò debba necessariamente
comportare la riduzione della stessa in uno stato di sudditanza psicologica. A
ben vedere, l'art. 572 c.p. – a differenza di quanto invece previsto nell'art.
612-bis c.p. – non richiede affatto un'indagine circa le conseguenze
determinate sul piano strettamente interiore della persona offesa, indicando
quale elemento costitutivo del reato la sola condotta oggettivamente
maltrattante, posta in essere in maniera abituale. Rispetto alla struttura del
reato, pertanto, non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo
rappresentato dall'instaurazione di un rapporto di soggezione della persona
offesa, proprio perché la norma richiede esclusivamente che siano poste in
essere atti idonei a "maltrattare" e, quindi, a provocare una
sofferenza morale o psichica che, tuttavia, non deve necessariamente comportare
che la vittima risulti soggiogata dall'autore del reato.
È del tutto irrilevante, pertanto, che la persona offesa dimostri una maggiore o minore capacità di resistenza, come pure il mantenimento di un'autonomia decisionale, posto che tali dati attengono essenzialmente ad un profilo strettamente soggettivo che, tuttavia, non inficiano l'idoneità della condotta illecita a determinare uno stato di sofferenza nella persona che la subisce. Del resto, ove si ritenesse che i maltrattamenti integrino il reato di cui all'art. 572 c.p. solo in presenza della soggettiva percezione della loro offensività, si introdurrebbe un parametro confliggente con il principio di tipicità dell'illecito penale e, peraltro, si farebbe dipendere la configurabilità del reato da un elemento estraneo alla condotta dell'agente e ricollegato alla maggiore o minore sensibilità e capacità di resistenza della persona offesa. A tal proposito basti considerare le più diversificate percezioni che la vittima di maltrattamenti può avere rispetto a tale condotta a seconda di qualità personali o condizionamenti socio-culturali che, ove ritenuti rilevanti, introdurrebbero un grado di assoluto relativismo nell'individuazione del reato, evidentemente incompatibile con la necessaria oggettività della tipizzazione dell'illecito. In buona sostanza, il reato in esame presuppone l'accertamento di condotte oggettivamente lesive della sfera psico-fisica del convivente, a fronte delle quali il grado di sofferenza in concreto indotto non costituisce un elemento costitutivo del reato. Il principio espresso, da una risalente pronuncia, secondo cui, per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, sarebbe necessario che l’autore abbia posto in essere un complesso di attività rivolte, sia oggettivamente sia nella rappresentazione dello stesso soggetto, all'avvilimento o alla durevole oppressione della vittima (Cass. pen., sez. II, 1° dicembre 1965, n. 1719) – non può essere condiviso, dovendosi per converso ritenere che la condotta maltrattante deve essere oggettivamente idonea ad Imporre un regime di vita vessatorio, ma ciò non implica anche che la persona offesa debba essere necessariamente succube, intendendosi con tale locuzione una sostanziale incapacità di reazione. Il fatto che la persona offesa sia totalmente succube del soggetto maltrattante può rilevare, ma solo in senso dimostrativo dell'intensità e dell'effetto conseguente al reato, ma non può attribuirsi a tale condizione soggettiva il ruolo di elemento costitutivo del reato. In altri termini, per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima perché la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 1996, n. 4015). Per le ragioni in precedenza esposte, ciò che rileva è l'oggettiva idoneità della condotta ad imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, mentre il variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa rimane estranea alla tipicità del fatto. Del resto, le ragioni per cui la persona offesa può ritenere di tollerare i maltrattamenti, di non darvi peso, come addirittura di fingere una normalità di vita familiare, possono essere le più svariate ed attengono essenzialmente a valutazioni di tipo personale, non incidenti sull'oggettiva configurabilità del reato. Altrettando irrilevante è il fatto che la persona offesa possa decidere di tollerare determinate condotte per poi interrompere, anche senza preavviso, la relazione sentimentale. Si tratta di dati comportamentali legati alle più svariate esigenze personali che, tuttavia, non sono idonei a sminuire l'obbiettiva e certa offensività della condotta maltrattante realizzata a monte.
In conclusione, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 572 c.p. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da risultare concretamente idonei a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. A fronte dell'oggettiva ricorrenza di tali presupposti, il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, come pure non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell'autore del reato.
Riferimenti Normativi: