Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
09 | 01 | 2023
Il termine per la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione nel giudizio abbreviato
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 223 del 27 settembre
2022, depositata il 9 gennaio 2023, la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione ha ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza
maggioritaria secondo cui «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del
riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, c.p., la
riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire
prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art.
438, comma 4, c.p.p. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p.»
(Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020, n. 15750; cfr. già Cass. pen., sez. VI,
13 aprile 2018, n. 20836; Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2017, n. 56935; Cass.
pen., sez. IV, 30 aprile 2014, n. 39512; Cass. pen., sez. II, 13 novembre 2012,
n. 5629).
Tale orientamento, difatti,
condivisibilmente valorizza: la lettera dell'art. 62, n. 6, c.p., che àncora
l'applicabilità dell'attenuante alla riparazione integrale del danno «prima del
giudizio»; e, al contempo, l'esigenza di individuare un «limite oggettivo» non
passibile di essere spostato «in modo non predeterminabile ed invece dipendente
dal contingente andamento del processo» (Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020,
n. 15750), come accadrebbe quando esso - per l'appunto, per ragioni contingenti
– non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso (il che
finirebbe con l'attribuire al «riconoscimento della circostanza attenuante […]
i contorni (indefiniti) di una situazione ben diversa da quella che il
legislatore ha inteso individuare con il riferimento temporale alla fase che
precede il giudizio»: ivi).
Il contrario orientamento che invece individua
l'ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i
presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell'inizio della
discussione (cfr. Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2014, n. 10490; Cass. pen.,
sez. III, 28 novembre 2013, n. 5457), muove dal presupposto che l'art. 62, n.
6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio - ossia,
qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle formalità di
apertura del dibattimento di primo grado - per impedire scelte dettate da un
calcolo di opportunità proprio alla luce dell'andamento del dibattimento,
calcolo rispetto al quale l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato
risulterebbe neutro.
Tuttavia, fermo quanto già osservato a proposito della lettera della norma in esame, l'esegesi qui condivisa ha evidenziato che: la norma medesima non ha «inteso valorizzare (soltanto) il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto per impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio», uso strumentale che, peraltro, potrebbe avere luogo anche a prescindere dal tempus del risarcimento, «attesa l'applicazione dell'attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa»; la circostanza che la «decisione [sia] assunta sulla base degli atti già a disposizione di tutte le parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti sulla responsabilità» (ragion per cui «non risulta neppure conforme alle dinamiche processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino alla discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partire da tale momento»: cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 20836/2018, cit.; cfr. pure Cass. pen., sez. III, n. 15750/2020, cit. che tanto soggiunge: «se si accedesse a questa interpretazione [...] è evidente come non vi sarebbe ragione per non estenderla anche al giudizio dibattimentale, consentendosi, ad es., di valorizzare ai fini in esame il risarcimento del danno intervenuto dopo l'apertura del dibattimento e prima che siano state assunte le prove: conclusione, questa, mai sostenuta da alcuno»).
Ne deriva che correttamente la Corte di merito ha ritenuto tardivo il risarcimento perché potesse avere rilevanza sub specie dell'art. 62 n. 6 c.p. (pur osservando come esso sia stato valorizzato al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed apprezzandolo comunque allorché ha ridotto la pena inflitta in primo grado).
Riferimenti Normativi: