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Diritto processuale penale

Giudizio

05 | 01 | 2023

La pubblicazione della sentenza quale mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato: natura giuridica, presupposti e imprescrittibilità

Giuseppe Molfese

Con sentenza n. 207 del 6 ottobre 2022, depositata il 5 gennaio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno.

L'art. 186 c.p. stabilisce che ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

L'art. 543 del codice di rito detta la disciplina processuale per l'attuazione di questo obbligo, laddove prevede che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 c.p. è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

È pacifico che si tratti di una statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale.

Come insegnano le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 21 maggio 1988, n. 6168), la pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità date alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.

La pubblicazione della sentenza, ex art. 186 cit., ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2011, n. 14976; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 23719; Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2020, n. 12974).

Diverso è l'istituto della "pena accessoria" della pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p. che è sanzione penale. 

Ne consegue che, anche nel caso di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità agli effetti civili, l'ordine di pubblicazione ex artt. 186 c.p. e 543 c.p.p., rimane fermo ex art. 578 c.p.p. al pari delle altre statuizioni civili. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 36 c.p.
  • Art. 186 c.p.
  • Art. 543 c.p.p.
  • Art. 578 c.p.p.