Diritto processuale penale
Giudizio
05 | 01 | 2023
La pubblicazione della sentenza quale mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato: natura giuridica, presupposti e imprescrittibilità
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 207 del 6 ottobre 2022,
depositata il 5 gennaio 2023, la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione è intervenuta in tema di pubblicazione della sentenza di condanna a
titolo di riparazione del danno.
L'art. 186 c.p. stabilisce che ogni
reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di
condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno
non patrimoniale cagionato dal reato.
L'art. 543 del codice di rito detta la
disciplina processuale per l'attuazione di questo obbligo, laddove prevede che
la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 c.p. è
ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
È pacifico che si tratti di una
statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una
forma di riparazione del danno non patrimoniale.
Come insegnano le Sezioni Unite (Cass.
pen., sez. un., 21 maggio 1988, n. 6168), la pubblicazione della sentenza di
condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma,
nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla
parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può
essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non
patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con
cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel
senso che la pubblicità date alla condanna del reo abbia in sé, nel caso
concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno.
La pubblicazione della sentenza, ex art.
186 cit., ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del
procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione
del danno non patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2011, n. 14976; Cass.
pen., sez. III, 8 aprile 2016, n. 23719; Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2020, n.
12974).
Diverso è l'istituto della "pena accessoria" della pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p. che è sanzione penale.
Ne consegue che, anche nel caso di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità agli effetti civili, l'ordine di pubblicazione ex artt. 186 c.p. e 543 c.p.p., rimane fermo ex art. 578 c.p.p. al pari delle altre statuizioni civili.
Riferimenti Normativi: