libero accesso

Diritto processuale civile

Processo di cognizione

23 | 06 | 2021

L'azione spettante al trasportato per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro

Valerio de Gioia

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 23 giugno 2021, n. 17963 ha dato continuità, con alcune precisazioni, all’orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 141, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli.

A tali conclusioni è giunta muovendo dal favor creditoris che anima la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta, in primo luogo, nell'attribuzione in favore del danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge.

L'art. 141 cit., in particolare, attribuisce al danneggiato un'azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito. Tale disciplina concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del "terzo trasportato", cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti.

L'esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro", salvo il limite del "sinistro cagionato da caso fortuito".

Nel caso di sinistro, nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato, l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141.

Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno e il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato.

L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1. 

In conclusione, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno e il nesso di causalità con il sinistro, l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. assicurazioni. Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2054 c.c.
  • Art. 141, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
  • Art. 144, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209