Diritto processuale penale
Soggetti
05 | 01 | 2023
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi da attività illecite
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 99 del 13 dicembre 2022, depositata il 5 gennaio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini
dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio,
rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di
capacità economica (Cass. pen., sez. IV, n. 12410/2019) e le false indicazioni
o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per
l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando
riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al
beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Cass.
pen., sez. IV, n. 20836/2019).
La correttezza di tale ultimo approccio
ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente
affermato dal Supremo collegio in una recente decisione riguardante la diversa,
seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico
riferimento alla falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di
certificazione, prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità
(in motivazione, Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 14723).
In quella sede, peraltro, le Sezioni
unite hanno precisato che la falsità o incompletezza della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 non
comporta, qualora i redditi effettivi non superino i limiti di legge, la revoca
dell'ammissione che può esser disposta solo nelle ipotesi espressamente
disciplinate dagli artt. 95 e 112, d.P.R. cit. Ed è su tale piano che va
colta la differenza delle due distinte valutazioni, sollecitata proprio dalla
difesa. È certamente vero che il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del
2002 è integrato dalle false indicazioni o dalle omissioni anche parziali dei
dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in
ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al beneficio,
indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per
l'ammissione stessa (Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008, n. 6591; Cass.
pen., sez. IV, 18 settembre 2015, n. 40943; Cass. pen., sez. IV, 29 maggio
2019, n. 35969). Ed è vero che è stato in passato affermato che la falsa
attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazione sostitutiva
prevista dall'art. 79, lett. c), del medesimo d.P.R., di non essere
proprietario di beni mobili registrati non integra il reato di cui all'art. 95,
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che detta dichiarazione ha per oggetto
soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui
al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del
patrimonio degli interessati (Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 41306).
Tale principio, tuttavia, è stato
successivamente calibrato. Si è così precisato che, ai fini dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito,
rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché
non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto
non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi
da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata
esclusa (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2011, n. 25194, in un caso
in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza
di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme
percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a
titolo di indennità di disoccupazione; conf. Cass. pen., sez. IV, n.
36362/2010, in cui si è precisato che è a ciò funzionale la disposizione
contenuta nell'art. 79, lett. c), d. P.R. n. 115/2002, laddove prevede che
l'istante deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste
per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo
valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76).
I principi affermati in tali arresti rinvengono giustificazione in quanto
previamente precisato dal giudice delle Leggi, avendo la Corte cost., nella
sent. n. 144 del 1992, affermato che rilevano anche redditi che non sono stati
assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi
perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione, quindi
anche redditi da attività illecite, ovvero redditi per i quali è stata elusa
l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertabili con gli ordinari
mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c.
(quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di
redditi). Quindi, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del
beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi
natura, di cui il richiedente disponga (vedi, sul punto, Cass. pen., sez. IV,
25 novembre 2021, n. 418 che opera un richiamo ai principi fissati dal giudice
delle leggi).
Riferimenti Normativi: