libero accesso

Diritto processuale penale

Soggetti

05 | 01 | 2023

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi da attività illecite

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 99 del 13 dicembre 2022, depositata il 5 gennaio 2023, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Cass. pen., sez. IV, n. 12410/2019) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Cass. pen., sez. IV, n. 20836/2019).

La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato dal Supremo collegio in una recente decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (in motivazione, Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 14723).

In quella sede, peraltro, le Sezioni unite hanno precisato che la falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 non comporta, qualora i redditi effettivi non superino i limiti di legge, la revoca dell'ammissione che può esser disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112, d.P.R. cit. Ed è su tale piano che va colta la differenza delle due distinte valutazioni, sollecitata proprio dalla difesa. È certamente vero che il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 è integrato dalle false indicazioni o dalle omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al beneficio, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione stessa (Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008, n. 6591; Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2015, n. 40943; Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2019, n. 35969). Ed è vero che è stato in passato affermato che la falsa attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, lett. c), del medesimo d.P.R., di non essere proprietario di beni mobili registrati non integra il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati (Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 41306).

Tale principio, tuttavia, è stato successivamente calibrato. Si è così precisato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2011, n. 25194, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione; conf. Cass. pen., sez. IV, n. 36362/2010, in cui si è precisato che è a ciò funzionale la disposizione contenuta nell'art. 79, lett. c), d. P.R. n. 115/2002, laddove prevede che l'istante deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'art. 76). I principi affermati in tali arresti rinvengono giustificazione in quanto previamente precisato dal giudice delle Leggi, avendo la Corte cost., nella sent. n. 144 del 1992, affermato che rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione, quindi anche redditi da attività illecite, ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertabili con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi). Quindi, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga (vedi, sul punto, Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2021, n. 418 che opera un richiamo ai principi fissati dal giudice delle leggi).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2739 c.c.
  • Art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 79, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115