Diritto processuale penale
Impugnazione
05 | 01 | 2023
L’impugnazione della sentenza di patteggiamento che revochi la patente di guida in assenza della contestazione delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 109 del 16 novembre
2022, depositata il 5 gennaio 2023, la quarta sezione penale della Corte di
Cassazione è intervenuta in tema di impugnazione della sentenza di
patteggiamento che abbia disposto la revoca della patente di guida in assenza
della contestazione delle circostanze aggravanti della guida in stato di
ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 21368), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 21369). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 c.p.p.., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, comma 6 e 7, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, c.p.p. (sul punto si veda, di recente, ex plurimis: Cass. pen., sez. IV, 28 giugno 2022, n. 32888). La Consulta (Corte cost. n. 88 del 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del periodo 2 e 3 dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.. Il giudice delle Leggi ha in particolare chiarito che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal comma 2 e 3 sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis c.p.. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Pertanto, ha proseguito la Corte costituzionale, in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono invece comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. Orbene, il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis c.p. e in ordine alla decisione assunta di disporre la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, il giudice non ha offerto alcuna motivazione. Ne consegue la violazione di principio già sancito dalla Suprema Corte, che viene ribadito, per il quale il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole. Nel fare ciò devono essere considerati i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (ex plurimis: Cass. pen., sez. IV, n. 32888 del 2022; Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2022, n. 13747; Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 13882; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 c.p., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2017, n. 55130, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).
Riferimenti Normativi: