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Diritto penale

Delitti

05 | 01 | 2023

Il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 125 del 28 settembre 2022, depositata il 5 gennaio 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rammentato che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è sufficiente che l'agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte, mentre proprio l'azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) - estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo dì percosse e dì lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2010, n. 16285): l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è, quindi, costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2012, n. 791).

La Suprema Corte ha altresì ricordato che si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2020, n. 11946: fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice dì merito che aveva ravvisato il delitto dì omicidio preterintenzionale nella condotta dell'agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della stessa, così interrompendo l'afflusso di sangue al cervello e provocando l'arresto cardiaco; v. anche Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2017, n. 3619: fattispecie in cui i colpevoli, nel corso di una rapina commessa nell'abitazione di una persona anziana, le avevano oppresso ed occluso il naso e la bocca con un cuscino ed un canovaccio, impedendole dì respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento).

In sintesi, il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso (Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 2013, n. 4425).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 43 c.p.
  • Art. 575 c.p.
  • Art. 584 c.p.