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Diritto processuale penale

Giudizio

05 | 01 | 2023

La partecipazione dell'imputato al «suo» processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 167 del 30 settembre 2022, dep. il 5 gennaio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al modo con cui il diritto dell'imputato di partecipare all'udienza debba essere esercitato e, in particolare, se la richiesta presentata, non tramite il difensore, ma personalmente e tempestivamente dallo stesso interessato detenuto, renda inammissibile o irricevibile la domanda.

Si tratta di una questione che involge un diritto fondamentale. Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non è "confiscabile", potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà. Al diritto dell'imputato di partecipare al processo è riconosciuto rango costituzionale (art. 111 Cost.): un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di una opzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, cioè responsabile, dello stesso imputato. Non diversamente, è noto come sia sul versante delle norme pattizie internazionali che il principio in esame trova indefettibile affermazione (art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici - adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978). Il diritto di partecipare all'udienza rappresenta un requisito fondamentale dell'equo processo, ovvero una garanzia del principio della "parità delle armi"; si tratta, tuttavia, di un diritto non assoluto, posto che se ne ammettono tanto limitazioni dettate dall'esigenza di salvaguardare la corretta amministrazione della giustizia – qualora essa sia minacciata dall'abuso dei diritti della difesa – quanto limitazioni dipendenti da una legittima e volontaria rinuncia a comparire dinanzi al tribunale giudicante. La questione attiene, come detto, a se la richiesta presentata personalmente – e non tramite il difensore – dall'imputato detenuto precluda a questi il diritto di partecipare al "suo" processo. Si tratta di stabilire se la difformità dal modello legale – quanto alla modalità di presentazione "a mezzo del difensore" della richiesta – renda detta richiesta inammissibile e/o irricevibile e quindi legittimi la celebrazione dell'udienza nonostante l'imputato detenuto per il reato per cui si procede abbia tempestivamente manifestato – dal luogo presso il quale è ristretto – la propria volontà di essere presente e la Corte di appello abbia ricevuto detta domanda. Nel caso di specie, la richiesta di partecipare all'udienza era stata presentata con forme che non ponevano in dubbio la legittima provenienza della domanda dall'interessato, cioè dall'imputato, detenuto in carcere per altro reato; una richiesta inoltre presentata tempestivamente dal soggetto che aveva il potere e l'interesse a proporla; una richiesta riguardante l'esercizio di un diritto fondamentale. Nella specie, inoltre, non assume rilevante valenza la tradizionale distinzione, delineata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, fra la legittimazione a proporre la domanda e le effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto ed il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio. Si tratta di una distinzione elaborata soprattutto in tema di impugnazione e da cui si fa discendere la inammissibilità – espressamente prevista – di atti impugnatori non proposti dal difensore (così, Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017). Nel caso in esame, tuttavia, non si trattava di una "domanda" introduttiva di un procedimento impugnatorio ovvero di un procedimento incidentale, ma di una richiesta dell'imputato rispetto alla quale il giudice non aveva nessun potere valutativo, dovendo, in presenza della volontà di presenziare, consentire la partecipazione di questi all'udienza. Una richiesta presentata in modo difforme rispetto al modello legale ma una difformità non sanzionata dalla legge con l'inammissibilità ovvero con l'irricevibilità o con la preclusione del suo esame da parte del giudice. Ritenere nel caso in esame, anche in assenza di una previsione espressa, la richiesta inammissibile o preclusa, rischia di limitare le condizioni che consentono alle parti di accedere alla risposta giurisdizionale, riducendole arbitrariamente, e, soprattutto rischia di limitare il diritto di difesa cioè, come nel caso di specie, il diritto dell'imputato di partecipare al "suo" processo. In assenza di una norma che imponga all'imputato, nel compimento della richiesta di voler partecipare all'udienza, l'osservanza di specifiche forme previste a pena d'inammissibilità, non può farsi discendere la sanzione dalla mera difformità rispetto al modello legale (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 15139). Ne deriva che la richiesta dell'imputato di presenziare alla udienza è stata nella fattispecie erroneamente non presa in considerazione dalla Corte di appello, con conseguente nullità dell'udienza e della sentenza impugnata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 111 Cost.
  • Art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo