Diritto penale
05 | 01 | 2023
Guida in stato di ebbrezza: l'interazione dei farmaci assunti con l'assunzione di sostanze alcoliche
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 73 del 14 settembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche.
Nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il reato di guida in stato di ebbrezza determinata dall'uso di bevande alcoliche risulta integrato quando si verifichi uno stato di alterazione psico-fisica, effetto dell'assunzione di bevande alcoliche (avente incidenza anche solo concausale) e non in quanto si registrino i valori definiti dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c). Siffatta puntualizzazione non è in contrasto con quelle pronunce per le quali l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, di talché è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2011, n. 17463). Il principio appena ricordato rimarca l'esistenza di una presunzione normativa di sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di bevande alcoliche, la quale può essere superata dalla dimostrazione, incombente sull'imputato, della insussistenza di un effettivo stato di ebbrezza nonostante la misurazione strumentale. Ciò è tanto vero che in altre decisioni si è apertamente esclusa l'esistenza di una "prova legale", nel senso di unicità delle modalità dimostrative dello stato di ebbrezza. Sicché - correlativamente - non viene escluso che anche sulla base della sola sintomatologia sia possibile affermare la sussistenza del reato, e quindi il superamento della soglia di accesso al penalmente rilevante (ipotesi sub b) dell'art. 186 C.d.S., comma 2) e sinanche di quella prevista dalla lett. c) del medesimo comma).
Per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc); così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Di conseguenza, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche sulla base di una sola prova valida, e persino in astratto senza alcuna prova valida, ma a condizione che il quadro sintomatologico sia adeguato e che il giudice sappia rendere corretta motivazione: nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2013, n. 30231).
Resta quindi confermato che l'accertamento giudiziario ha quale traguardo la verifica dell'imputazione, la quale, per corrispondere alla fattispecie tipica, ha al suo nucleo la condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica derivata dall'assunzione di bevande alcoliche di grado corrispondente a quelli previsti all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c). Siffatta puntualizzazione rende evidente che il giudice non può omettere di prendere in considerazione - ove non manifestamente infondata - l'ipotesi che alla registrazione strumentale di un tasso alcolemico di valore tale da ricondurre all'area del penalmente rilevante non corrisponda un reale stato di alterazione psico-fisica oppure che il sussistente stato di alterazione non sia riconducibile (anche solo in via concorsuale) all'uso di bevande alcoliche. Sempre, però, a condizione che la difesa dell'imputato abbia introdotto nel processo prova delle circostanze atte a dimostrare la dissociazione nel caso concreto tra tasso indicato dal rilievo strumentale e condizioni psicofisiche del conducente. Va cioè ribadito che l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.
Infine, tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo..
Riferimenti Normativi: