Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
02 | 01 | 2023
Equa riparazione: l'esecuzione costituisce parte integrante del «processo» ai sensi dell'art. 6 CEDU
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 2 del 2 gennaio 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di decorrenza
del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della L. 24
marzo 2001, n. 89.
Le Sezioni Unite, nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. civ., sez. un. n. 19883/2019), rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della L. n. 89 del 2001, cit. nel testo modificato dall'art. 55, D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo). Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe quindi non già la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto già risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta.
Ritiene la Suprema Corte che la soluzione del giudice di merito si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che "(…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 (si veda anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, p. 65, CEDU 2009)". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). Trattasi di conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall’applicazione della legge n. 89/2001 (art. 5-quinquies), che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall’art. 3, comma 2 della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (commi 7, 8 ed 11 del citato art. 5-sexies), il concorso tra i rimedi dell’esecuzione e dell’ottemperanza. Dalle norme de quibus si deve quindi evincere che – fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore – anche l’esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. civ., sez. un., n. 7632/1993, Cass. civ., sez. un., n. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari, Cass. civ. n. 31856/2021). Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo che, nella sua più autorevole composizione (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva, ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Consiglio di Stato n. 3539/2019 e successivamente Consiglio di Stato n. 3625/2019).
Riferimenti Normativi: