Diritto penale
Reati in generale
02 | 01 | 2023
L'aggravante dei futili motivi: presupposti di applicabilità
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 4 del 16 settembre 2022 (dep. 2 gennaio 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la circostanza aggravante dei futili motivi.
Tale connotazione dell'agire umano riveste natura ancipite. Sul piano strutturale, la nozione di futilità esprime il carattere proprio di un concetto di relazione, che comunemente dottrina e giurisprudenza costruiscono nei termini di un raffronto tra il reato commesso e la causa psichica alla sua base, nel senso che la consistenza del motivo deve essere valutata rispetto al fatto illecito che ne è scaturito; ma esprime anche, sul piano funzionale, il riferimento a un parametro di natura assiologica, che cioè qualifica il motivo alla stregua di un criterio di tipo valoriale.
Secondo una consolidata opinione che attinge al significato etimologico del termine, la futilità rinvia, anzitutto, all'assoluta sproporzione tra il reato commesso e, appunto, il motivo, ossia l'impulso interiore che determina la condotta.
La sproporzione costituisce, peraltro, un concetto relativo, che assume sostanza soltanto se riferito a un determinato parametro di valutazione. Nell'individuazione di quest'ultimo, è necessario escludere dal perimetro della fattispecie due estreme e antitetiche visuali. La prima è quella che utilizza, per stabilire il carattere futile o meno del motivo, la prospettiva individuale dell'agente, ovvero il suo personale atteggiamento psichico, essendo evidente che, così procedendo, dovrebbe sempre concludersi per la non futilità, proprio perché, dal punto di vista dell'autore del reato, il motivo finisce con l'essere pressoché sempre plausibile, giustificato, non pretestuoso. La seconda prospettiva, anch'essa non condivisibile, sarebbe quella che identificasse come futile il motivo criminoso in quanto tale, essendo altrettanto evidente che in tali casi si finirebbe per riconoscere sempre un tale carattere, attesa l'impossibilità di comparare sensatamente ad un reato, specie se efferato, una causa psichica comunque disapprovata dall'ordinamento.
Il requisito della sproporzione non può non cogliersi, dunque, in via integrativa, sul piano assiologico, sulla base della percezione e valutazione della distanza tra il reato realizzato e la sua causale, nel senso che il motivo debba essere ritenuto futile quando quest'ultima risulti così lieve e banale rispetto alla gravità della condotta da apparire - secondo la coscienza collettiva (Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2017, n. 38377) ovvero secondo la gerarchia di valori riflessa dalla Costituzione - assolutamente inidonea a provocare l'azione criminosa.
Nel raffrontare l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, non disgiunto dal suo fondamento costituzionale, e la ragione soggettiva che ha indotto l'agente alla condotta offensiva, occorre certamente scongiurare di giungere ad affermare la futilità del motivo per il solo fatto che sia stato commesso un grave reato contro la persona. Questa è la ragione per cui la giurisprudenza indica come la futilità del motivo si debba infine verificare secondo una scansione bifasica, che, movendo dalla riscontrata sproporzione assiologica tra il reato e la ragione soggettiva che lo abbia determinato, sviluppi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza, e di più accentuata pericolosità, nei suoi confronti.
Tale concezione si salda con la più risalente impostazione, secondo la quale - se, di norma, è sufficiente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, far riferimento alla sproporzione oggettiva esistente tra movente e azione delittuosa - in particolari circostanze sono necessarie indagini più approfondite per accertare che la sproporzionata reazione allo stimolo sia, piuttosto che rivelatrice di un istinto criminale più spiccato, da punire più severamente, il portato di una concezione particolare, che annette a certi eventi un'importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte delle persone vi attribuisce (Cass. pen., sez. I, 27 novembre 1995, n. 853).
Ripetutamente la giurisprudenza della Corte ha precisato, del resto, che il giudizio sulla futilità del motivo non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti della vicenda delittuosa, alla luce delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto criminoso si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono averne condizionato la realizzazione (Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2017, n. 36892).
Riferimenti Normativi: