Diritto civile
Tutela dei Diritti
30 | 12 | 2022
I limiti alla parodia dell’opera o del personaggio creato da altri
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 38165 del 30 dicembre
2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la
questione della liceità della parodia dell’opera o del personaggio creato da
altri.
La parodia di un’opera altro non è che
una rielaborazione attuata attraverso una imitazione caricaturale attuata con
finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche; tale può considerarsi anche
la parodia di un personaggio della fantasia. Il connotato proprio della parodia
riposa nell’assunzione, quale fondamentale suo riferimento, di un’opera o di un
personaggio originali, da cui poi ci si discosta allo scopo di trasmettere un
messaggio diverso da quello avuto di mira dall’autore dell’opera o del
personaggio in questione. Evidente è, pertanto, la differenza tra chi attua
un’attività di mera riproduzione – nelle diverse forme del mero plagio, quale
pedissequa imitazione, e della contraffazione, quale copiatura attuata con
differenze di semplice dettaglio – e chi, con la parodia, reinterpreta l’opera
o il personaggio e ne declina altrimenti il senso, veicolando, in tal modo, un
messaggio nuovo. La parodia è quindi opera dell’ingegno autonoma rispetto
all’originale, ponendosi essa in antinomia con quanto oggetto del
travestimento. È, questa, una connotazione che inerisce a un’accezione
condivisa del genere «parodia»: a un significato del termine, nella sua
declinazione giuridica, che appartiene alla nostra tradizione dottrinale, la
quale ha individuato, fin dagli inizi del secolo scorso, l’elemento
caratterizzante dell’opera parodistica nell’«infusione di una nuova diversa
vitalità dell’opera imitata, anche senza molte e grandi variazioni di forma» e
conferito così rilievo al «diverso spirito animatore della nuova opera», il cui
valore creativo non è pregiudicato dall’identità o quasi identità delle forme
espressive riconducibili, rispettivamente, alla parodia e all’opera parodiata.
Di qui la differenza tra contraffazione e parodia, magistralmente scolpita in
queste poche parole: «o si tratta di riproduzione più o meno larvata dell’opera
seria nella stessa serietà di tratti caratteristici, e si ha contraffazione più
o meno volgare; o vi è una qualsiasi surrogazione del comico al tragico nella
sostanza dell’opera primitiva, e si è in presenza di una parodia». Ed è proprio
in questa chiave che debbono leggersi gli arresti della nostra giurisprudenza
di merito, che ha qualificato come parodia interventi, muniti di una qualche
creatività, che, senza discostarsi dalla forma espressiva dell’originale, si
sono rivelati capaci di stravolgere il significato di quest’ultimo: come nel
caso della sostituzione di parole o lettere dei passi estratti dall’opera di
riferimento, del mutamento degli elementi sintattici di un testo letterario,
della derisoria interpretazione di un brano musicale. Per realizzare tale
risultato l’autore della parodia deve necessariamente accostare l’utente
all’originale e reimpiegarne i contenuti. Come è stato ben sottolineato dalla
giurisprudenza di merito, la parodia «implica un ineliminabile carattere di
parassitismo rispetto all'opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento
proprio nella preesistenza di un'opera di riferimento cui operare ripetuti
rimandi in chiave deformante». Si pone, allora, il problema della legittimità
della trasformazione dell’opera, o del personaggio, a fini parodistici, giacché
tale intervento potrebbe porsi in conflitto coi diritti esclusivi che competono
all’autore dell’opera e ai suoi aventi causa. La parodia non può essere
ricondotta nella categoria delle elaborazioni creative di cui all’art. 4, L. 22
aprile 1941, n. 633, in quanto non si pone in una relazione di «continuità» con
l’originale (come accade, ad esempio, nel caso della traduzione linguistica,
nell’ipotesi dell’adattamento attraverso cui un’opera è trasposta in una forma
espressiva diversa, o ancora nel caso della realizzazione dell’edizione critica
di un testo letterario), ma integra, come è stato incisivamente osservato, un
vero e proprio «rovesciamento concettuale» della creazione cui intende
riferirsi. Assimilare la parodia all’elaborazione creativa significherebbe,
oltretutto, subordinare l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera
parodistica al consenso dell’autore dell’opera parodiata, il quale, a mente
dell’art. 18, comma 2, è titolare di un diritto esclusivo che comprende tutte
le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione dell’opera previste
dal cit. art. 4: e ciò, come è stato sottolineato in dottrina e in
giurisprudenza, porrebbe a rischio la sopravvivenza stessa del genere, essendo
poco verosimile che l’autore di un’opera seria acconsenta al travisamento
comico di questa. In quest’ultima prospettiva è anzi da sottolineare come la
conclusione esposta mal si concili col diritto alla libera manifestazione del
pensiero di cui all’art. 21 Cost., oltre che col diritto di creazione artistica
di cui all’art. 33 Cost. Per definire la questione che qui interessa occorre
piuttosto guardare alla parodia proprio come manifestazione del pensiero.
L’art. 70, comma 1, L. n. 633 del 1941 consente il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico,
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da
tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera. Ora, il diritto di critica e di discussione può essere speso con
diverse modalità, tra cui è ricompreso il registro ironico, utilizzato nella
satira, e quello comico e burlesco, impiegato nella parodia, ove, attraverso
l’uso della provocazione grottesca, si ridicolizzano elementi caratterizzanti
di un’opera: attività, questa, che può lecitamente compiersi anche con
riferimento a un personaggio di fantasia, di cui si deridano aspetti che lo
contraddistinguono, come le fattezze fisiche, le qualità, gli atteggiamenti,
con chiaro intento di rovesciare comuni stereotipi associati a quella identità
letteraria o artistica. Può osservarsi, infatti, che la citazione dell’opera,
di cui è parola nel cit. art. 70, comma 1, è anche quella costruita intorno a
un personaggio dell’opera stessa (il quale è in sé è suscettibile di tutela): e
il mascheramento dell’eroe in pagliaccio – per venire alla fattispecie che qui
viene in esame – è una delle forme più comuni di parodia del personaggio. La
liceità della parodia dell’opera o del personaggio creati da altri trova quindi
il proprio fondamento nell’utilizzazione libera di cui al cit. art. 70, comma
1, l. n. 633/1942.
Al termine, la Suprema Corte ha
enunciato i seguenti principi di diritto: in tema di diritto di autore, la
parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per
evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia e non richiede un proprio
carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto
all’opera o al personaggio che sono parodiati. In tema di diritto di autore, la
parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che
abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di
espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei
contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico
e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare
dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza
con l’utilizzazione economica dei medesimi.
Riferimenti Normativi: