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Diritto civile

Tutela dei Diritti

30 | 12 | 2022

I limiti alla parodia dell’opera o del personaggio creato da altri

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 38165 del 30 dicembre 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della liceità della parodia dell’opera o del personaggio creato da altri.

La parodia di un’opera altro non è che una rielaborazione attuata attraverso una imitazione caricaturale attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche; tale può considerarsi anche la parodia di un personaggio della fantasia. Il connotato proprio della parodia riposa nell’assunzione, quale fondamentale suo riferimento, di un’opera o di un personaggio originali, da cui poi ci si discosta allo scopo di trasmettere un messaggio diverso da quello avuto di mira dall’autore dell’opera o del personaggio in questione. Evidente è, pertanto, la differenza tra chi attua un’attività di mera riproduzione – nelle diverse forme del mero plagio, quale pedissequa imitazione, e della contraffazione, quale copiatura attuata con differenze di semplice dettaglio – e chi, con la parodia, reinterpreta l’opera o il personaggio e ne declina altrimenti il senso, veicolando, in tal modo, un messaggio nuovo. La parodia è quindi opera dell’ingegno autonoma rispetto all’originale, ponendosi essa in antinomia con quanto oggetto del travestimento. È, questa, una connotazione che inerisce a un’accezione condivisa del genere «parodia»: a un significato del termine, nella sua declinazione giuridica, che appartiene alla nostra tradizione dottrinale, la quale ha individuato, fin dagli inizi del secolo scorso, l’elemento caratterizzante dell’opera parodistica nell’«infusione di una nuova diversa vitalità dell’opera imitata, anche senza molte e grandi variazioni di forma» e conferito così rilievo al «diverso spirito animatore della nuova opera», il cui valore creativo non è pregiudicato dall’identità o quasi identità delle forme espressive riconducibili, rispettivamente, alla parodia e all’opera parodiata. Di qui la differenza tra contraffazione e parodia, magistralmente scolpita in queste poche parole: «o si tratta di riproduzione più o meno larvata dell’opera seria nella stessa serietà di tratti caratteristici, e si ha contraffazione più o meno volgare; o vi è una qualsiasi surrogazione del comico al tragico nella sostanza dell’opera primitiva, e si è in presenza di una parodia». Ed è proprio in questa chiave che debbono leggersi gli arresti della nostra giurisprudenza di merito, che ha qualificato come parodia interventi, muniti di una qualche creatività, che, senza discostarsi dalla forma espressiva dell’originale, si sono rivelati capaci di stravolgere il significato di quest’ultimo: come nel caso della sostituzione di parole o lettere dei passi estratti dall’opera di riferimento, del mutamento degli elementi sintattici di un testo letterario, della derisoria interpretazione di un brano musicale. Per realizzare tale risultato l’autore della parodia deve necessariamente accostare l’utente all’originale e reimpiegarne i contenuti. Come è stato ben sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la parodia «implica un ineliminabile carattere di parassitismo rispetto all'opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento proprio nella preesistenza di un'opera di riferimento cui operare ripetuti rimandi in chiave deformante». Si pone, allora, il problema della legittimità della trasformazione dell’opera, o del personaggio, a fini parodistici, giacché tale intervento potrebbe porsi in conflitto coi diritti esclusivi che competono all’autore dell’opera e ai suoi aventi causa. La parodia non può essere ricondotta nella categoria delle elaborazioni creative di cui all’art. 4, L. 22 aprile 1941, n. 633, in quanto non si pone in una relazione di «continuità» con l’originale (come accade, ad esempio, nel caso della traduzione linguistica, nell’ipotesi dell’adattamento attraverso cui un’opera è trasposta in una forma espressiva diversa, o ancora nel caso della realizzazione dell’edizione critica di un testo letterario), ma integra, come è stato incisivamente osservato, un vero e proprio «rovesciamento concettuale» della creazione cui intende riferirsi. Assimilare la parodia all’elaborazione creativa significherebbe, oltretutto, subordinare l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera parodistica al consenso dell’autore dell’opera parodiata, il quale, a mente dell’art. 18, comma 2, è titolare di un diritto esclusivo che comprende tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione dell’opera previste dal cit. art. 4: e ciò, come è stato sottolineato in dottrina e in giurisprudenza, porrebbe a rischio la sopravvivenza stessa del genere, essendo poco verosimile che l’autore di un’opera seria acconsenta al travisamento comico di questa. In quest’ultima prospettiva è anzi da sottolineare come la conclusione esposta mal si concili col diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., oltre che col diritto di creazione artistica di cui all’art. 33 Cost. Per definire la questione che qui interessa occorre piuttosto guardare alla parodia proprio come manifestazione del pensiero. L’art. 70, comma 1, L. n. 633 del 1941 consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Ora, il diritto di critica e di discussione può essere speso con diverse modalità, tra cui è ricompreso il registro ironico, utilizzato nella satira, e quello comico e burlesco, impiegato nella parodia, ove, attraverso l’uso della provocazione grottesca, si ridicolizzano elementi caratterizzanti di un’opera: attività, questa, che può lecitamente compiersi anche con riferimento a un personaggio di fantasia, di cui si deridano aspetti che lo contraddistinguono, come le fattezze fisiche, le qualità, gli atteggiamenti, con chiaro intento di rovesciare comuni stereotipi associati a quella identità letteraria o artistica. Può osservarsi, infatti, che la citazione dell’opera, di cui è parola nel cit. art. 70, comma 1, è anche quella costruita intorno a un personaggio dell’opera stessa (il quale è in sé è suscettibile di tutela): e il mascheramento dell’eroe in pagliaccio – per venire alla fattispecie che qui viene in esame – è una delle forme più comuni di parodia del personaggio. La liceità della parodia dell’opera o del personaggio creati da altri trova quindi il proprio fondamento nell’utilizzazione libera di cui al cit. art. 70, comma 1, l. n. 633/1942.

Al termine, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: in tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati. In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l’utilizzazione economica dei medesimi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21 Cost.
  • Art. 33 Cost.
  • Art. 4, L. 22 aprile 1941, n. 633
  • Art. 70, L. 22 aprile 1941, n. 633