Diritto processuale penale
Esecuzione
30 | 12 | 2022
Sostanze stupefacenti: pena illegale e poteri del giudice dell’esecuzione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 49572 del 1° giugno 2022, depositata il 29 dicembre 2022, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di stupefacenti, ha esaminato la portata della novella di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e degli interventi dichiarativi di illegittimità operati, sull'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con particolare riguardo alle sanzioni ivi previste, dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019.
È opportuno, inoltre, ricordare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle conseguenze di tali pronunce della Corte costituzionale sulle statuizioni inerenti alle sanzioni inflitte con sentenze divenute irrevocabili durante l'operatività di quel testo di legge successivamente dichiarato illegittimo. Con riguardo agli interventi normativi e alle pronunce della Corte costituzionale, deve ricordarsi che la distinzione delle condotte illecite a seconda che il loro oggetto afferisca a sostanze stupefacenti «leggere» (elencate nelle tabelle II e IV) ovvero «pesanti» (di cui alle tabelle I e III) — cui corrispondeva, in origine, nell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, un trattamento sanzionatorio assai diverso — era stata superata con gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, D.L. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, emessa il 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Ciò ha determinato la reviviscenza del 3 precedente testo dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e delle relative tabelle. Per effetto della citata pronuncia, per i reati aventi ad oggetto le «droghe pesanti» tornò in vigore la sanzione della reclusione da otto a venti anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro. Il Giudice delle leggi, poi, è nuovamente intervenuto sulla disciplina in esame con la sentenza n. 40 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – nel testo originario, cioè precedente alla riforma di cui alla citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, testo divenuto nuovamente applicabile per effetto della ricordata sentenza n. 32 del 2014 – nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché in sei, anni di reclusione. Per regolare le situazioni correlate all'esecuzione di sentenze di condanna per reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che fossero divenute irrevocabili in epoca anteriore al primo dei citati interventi della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi. È stato chiarito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le «droghe leggere», sui limiti edittali dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Cass. pen., sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040). È stato precisato che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento «correttivo» da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858). Dopo l'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la giurisprudenza di legittimità, in piena coerenza con il quadro ermeneutico già sopra delineato, e per regolare le situazioni conseguenti alla nuova pronuncia della Corte costituzionale, ha fissato taluni ulteriori principi, fra i quali si reputa opportuno rievocare i seguenti. È stato precisato che a seguito di tale sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa il minimo edittale in otto anni di reclusione, anziché in sei anni, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente - quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito - e l'intervento «correttivo» compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge (Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2019, n. 27666). È stato chiarito che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, limitatamente alle «droghe pesanti», il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato, quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2019, n. 49106). È stato puntualizzato che, a seguito della ripetuta sentenza del Giudice delle leggi, n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari a otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite (Cass. pen., sez. I, 20 novembre 2019, n. 51305).
Riferimenti Normativi: