Diritto processuale penale
Esecuzione
29 | 12 | 2022
L’estensione dei benefici di legge in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 49582 del 29 dicembre
2022, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, concesso
il beneficio della sospensione condizionale della pena, in una delle sentenze
per le quali è stata applicata la continuazione, il giudice dell'esecuzione
deve valutare la permanenza delle condizioni per la concessione dello stesso
anche in occasione dell'unificazione in sede esecutiva delle sentenze.
Sul punto, vanno richiamati gli arresti
in base ai quali «in tema di applicazione "in executivis" della
disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione
l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze
ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione
condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata,
essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa
estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere
revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Cass. pen., sez. I, 7
luglio 2021, n. 3137 ed altre conformi precedenti).
Peraltro, rileva anche il principio per
cui, «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti
oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo
della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 c.p.
l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto
all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in
quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna
unica per l'unico reato continuato» (Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2017, n.
52644).
Quanto appena esposto vale anche con riferimento al beneficio della non menzione: pur a fronte della mancata espressa richiesta, in sede di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., del beneficio della non menzione, il giudice dell'esecuzione che non intenda concedere il beneficio sulla pena unificata, sia gravato di uno specifico onere motivazionale sul punto. Ciò vale, segnatamente, nell'ipotesi in cui quello stesso beneficio era stato concesso con una delle sentenze oggetto di unificazione. In tal senso deve intendersi il riferimento compiuto dalla risalente ma costante giurisprudenza di legittimità che ha precisato come la latitudine dei poteri spettanti al giudice dell'esecuzione nel contesto del riconoscimento della continuazione sia comprensivo anche di quello avente ad oggetto la sospensione condizionale della pena e la non menzione (fra le molte Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 1998, n. 1681; Cass. pen., sez. I, 30 aprile 1997, n. 3090; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1994, n. 2156).
Nel corso del procedimento esitato nel riconoscimento della continuazione, il giudice dell'esecuzione compie valutazioni equipollenti a quelle proprie della fase cognitiva attraverso valutazioni di merito che vengono compiute per la prima volta (peraltro, la pronuncia del giudice della cognizione sulla continuazione determina l'inammissibilità dell'istanza in sede esecutiva). Questa è la ragione per la quale l'art. 671, comma 3, c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio della non menzione in ordine al reato unificato. In sostanza, si replica la situazione propria della fase cognitiva con il recupero del potere concessorio del beneficio della non menzione e del conseguente onere motivazionale, non diversamente da quanto accade per il giudice di merito (fra le molte Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2019, n. 16366).
È senz'altro più pregnante tale onere motivazionale nel caso una delle sentenze unificate contenga la concessione del predetto beneficio, non diversamente da quanto sopra illustrato in punto di sospensione condizionale della pena.
Riferimenti Normativi: