Diritto processuale penale
Esecuzione
27 | 12 | 2022
La «malattia grave» del condannato rilevante per il differimento della esecuzione della pena
Paolo Emilio De Simone
Con la sentenza n. 49278 dell’8
settembre 2022 (depositata il 27 dicembre 2022) la prima sezione penale della
Corte di Cassazione ha avuto occasione di soffermarsi sui caratteri che deve
presentare la malattia da cui è affetto il condannato ai fini del differimento
facoltativo della pena detentiva prevista dall'art. 147, comma 1, n. 2), c.p.
Richiamandosi ai consolidati principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 34559), la Corte ha ribadito che, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all'art. 147, comma 1, n. 2), c.p., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia ‘grave’, tale cioè da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr. Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2013, n. 789 e Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2011, n. 972), non mancando di rilevare, al contempo, che in tale ottica devono comunque essere adeguatamente valutate anche tutte quelle patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità, cui s'ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (cfr. Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2004, n. 17947), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, e dovendosi altresì contemplare, nella valutazione conclusiva, l'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità ai sensi degli artt. 32 e 27 Cost. (cfr. Cass. pen. sez. I, 1° dicembre 2015, n. 3262 e Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2011, n. 16681).
La valutazione inerente alla compatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso o alla verifica della possibilità del mantenimento o meno dello stato di detenzione carceraria di persona gravemente debilitata e/o ammalata, dunque, si risolve in ultima analisi nella valutazione sul se il trattamento detentivo possa scadere in ambito inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito. Essa, dunque, deve essere svolta tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici in potenza a disposizione del detenuto, secondo il regime impostogli, ma anche di effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse. Dopo aver rimarcato che occorre comunque procedere alla verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato e, secondo l'esito, all'eventuale valutazione comparativa fra quegli elementi, la Corte ha sottolineato che in tali casi il giudice, quando è chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve sostanzialmente effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (cfr. Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2018, n. 37062), il tutto al fine di acclarare che l'espiazione della pena non si ponga in contrasto né con il diritto alla salute, né con il senso di umanità costituzionalmente garantiti, atteso che la violazione di tali principi priverebbe la pena del suo significato rieducativo.
Riferimenti Normativi: