Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
29 | 12 | 2022
Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense: il valore dei suggerimenti della Commissione Centrale
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 11534 del 29 dicembre
2022, la terza sezione del Consiglio di Stato, intervenendo in tema di esame di
Stato per l’accesso alla professione di avvocato, ha affrontato la questione se
le commissioni di esame siano vincolate dai suggerimenti della Commissione Centrale.
La norma di riferimento è l’art. 12,
comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui "le commissioni
esaminatrici [...] immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale,
determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a
sorte".
L'obbligo di predeterminare le domande
da sottoporre ai candidati trova la sua ratio nella necessità che le domande
siano il frutto del confronto collegiale tra i membri della commissione e siano
garantiti i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
Tuttavia, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, l’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che
prevede il sorteggio delle domande di esame, è normativa applicabile ai
concorsi pubblici per assunzione di pubblici dipendenti per un limitato numero
di posti da coprire, ma non anche alla diversa procedura di abilitazione per la
professione forense, stante l’oggettiva diversità di ratio sottesa a tali
procedure.
Tale disciplina esaurisce, pertanto, il proprio ambito di applicabilità nella regolazione delle procedure concorsuali. Né, come ribadito dal Consiglio di Stato, “una estensione alle procedure di esame previste per l'accesso alle libere professioni, può farsi discendere - sino all'introduzione di una specifica disposizione, come è accaduto con il D.M. 2006 - da una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, tutelati dall'art. 97 Cost. Può quindi concludersi nel senso che alle selezioni per l’accesso alla professione forense al criterio dell'anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate, quale quello della libera espressione di ciascun commissario nella formulazione delle domande da porre al candidato (naturalmente nell'ambito del programma di esame" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 37/2018).
Si soggiunge, altresì, che, è irrilevante che la Commissione Centrale esami di Avvocato abbia suggerito di predisporre “un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova” per poi fare estrarre le domande al candidato, perché è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro “carattere non vincolante”, dai “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Infatti, come dichiarato in plurime pronunce dei giudici amministrativi, dal semplice "suggerimento dell'estrazione a sorte degli argomenti di prova predeterminati, non può derivare il carattere vincolante dello stesso, con la conseguenza che l'inosservanza del suggerimento non può di per sé produrre effetti invalidanti, non avendo le raccomandazioni formulate dalla Commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive carattere cogente (ex multis Cons. Stato, sez. IV, n. 37/2018).
Riferimenti Normativi: