Diritto amministrativo
Situazioni giuridiche soggettive
28 | 12 | 2022
Sulla richiesta di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione esercita il potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 11389 del 28 dicembre
2022, la terza sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, sulla richiesta
di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione esercita il potere sovrano
dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.
Non è un caso, quindi, se per la
rilevanza di tale riconoscimento, l’art. 9, L. 5 febbraio 1992, n. 91
attribuisce il predetto potere al Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. Dalla significativa
importanza della concessione della cittadinanza allo straniero ne discende che
la stessa deve essere informata a criteri di precauzione (Cons. Stato, sez.
III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019,
n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), atteso che tale atto attribuisce
definitivamente uno status foriero di rilevantissime conseguenze per il
patrimonio giuridico del richiedente e per i suoi diritti all’interno dello
Stato e può, parimenti, comportare conseguenze anche gravemente perniciose per
l’interesse nazionale in caso di infelice concessione. A fronte di tali
considerazioni, il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992, deve ritenersi un atto
squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza
di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno
“status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2018, n. 5638 e 25 agosto 2016, n. 3696).
Rispetto a tale atto, quindi, deve ritenersi non sussistente in capo all’istante un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Non vi sono motivi per discostarsi da quella giurisprudenza che riconosce in capo all’amministrazione una valutazione ampiamente discrezionale sulla domanda di cittadinanza, valutazione che si concretizza in un apprezzamento sulle motivazioni della sua richiesta, sull’opportunità di inserire il richiedente nel tessuto sociale, e sulla possibilità che egli rispetti i doveri impostigli dall’appartenenza alla “nuova” comunità nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2020 n. 7036). In tali termini, al momento di concedere o meno la cittadinanza, l’Amministrazione può attribuire rilievo a qualsivoglia elemento da cui sia possibile ricavare la corretta integrazione del richiedente nella comunità nazionale, quali, ad esempio, l’assenza di precedenti penali, le condizioni familiari, l’irreprensibilità della condotta, nonché le considerazioni di carattere economico e patrimoniale suscettibili di far presumere che l’istante sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2022 n. 4319). Ne discende che le valutazioni compiute in materia dall’Amministrazione sono soggette a un sindacato giurisdizionale che deve limitarsi al controllo estrinseco e formale, non potendo il giudice spingersi oltre la verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di un altro Stato a conseguire la cittadinanza è inevitabilmente recessivo ed è sottoposto a una severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato. Proprio questi ultimi possono mettere in luce, e nella presente fattispecie lo hanno fatto, possibili criticità, portandole a conoscenza dell’Amministrazione procedente con modalità riservate (consentite perché dovute a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326).
In tali situazioni vengono in rilievo il preminente interesse alla sicurezza dello Stato e gli avanzati livelli di tutela che caratterizzano il contrasto alle attività che attentano all’integrità della Repubblica: tali presupposti giustificano una motivazione succinta, ma comunque in grado di rendere intellegibili le ragioni che hanno determinato un esito procedimentale negativo per il richiedente, senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente o produrre informazioni in grado di compromettere le attività di intelligence alla base dell’istruttoria. Ne discende che deve ritenersi del tutto idonea a giustificare il diniego la mera valutazione che il richiedente sia contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose in grado di minare interessi vitali del nostro Stato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4498).
Riferimenti Normativi: