Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
27 | 12 | 2022
Il diritto ai colloqui visivi ai sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen.
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 49285 del 21 ottobre
2022, depositata il 27 dicembre 2022, la prima sezione penale della Corte di
Cassazione è intervenuta in tema di colloqui visivi dei detenuti ristretti al regime
differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen.
Secondo la giurisprudenza di
legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del
detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti
congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento
penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è
dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e
degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare
favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali
collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini
dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett.
a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il
mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di
sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con
esclusione dalle attività in comune (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 2014,
n. 7654; Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2011, n. 47326; Cass. pen., sez. I, 18
aprile 2011, n. 33032; Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2003, n. 27344; Cass.
pen., sez. I, 15 maggio 2002, n. 22573; Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2002, n.
21291). Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo
radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a
tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8,
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che «ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché
le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge
e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine
pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e
delle libertà altrui (così Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2020, n. 23819).
Consegue alle considerazioni che precedono che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, 4 comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato - nella parte in cui ha escluso la possibilità del ricorso alla videochiamata in luogo del colloquio telefonico - si pone in linea con il principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell'Uomo richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimente idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2019, n. 43436). Lungo la delineata cornice interpretativa, va evidenziato che la Corte di legittimità ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi del citato art. 41-bis, può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2020, n. 23819; analoghi pronunciamenti si sono avuti, successivamente, tra le altre, con Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2021, n. 28614; Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2021, n. 32802; Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2021, n. 28615).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha poi correttamente osservato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio. Tali corrette argomentazioni non possono però valere per i colloqui telefonici stante la loro ontologica differenza rispetto ai colloqui visivi e poiché la loro effettuazione non è stata interessata o limitata dalla pandemia.
Riferimenti Normativi: