Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
27 | 12 | 2022
La revoca dell’affidamento in prova concesso ex art. 94 T.U. Stup.
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 49298 del 4 novembre
2022, depositata il 27 dicembre 2022, la prima sezione penale della Corte di
Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il divieto triennale
ex art. 58-quater ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al
condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura
alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento
in prova in casi particolari di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
in quanto il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente
contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui al comma 2 dell'art.
58-quater cit., in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che
ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del
condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione
comune (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2021, n. 17821; Cass. pen., sez. I, 4
marzo 2021, n. 24099; Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2020, n. 26010; Cass. pen.,
sez. I, 29 novembre 2019, n. 75).
In estrema sintesi, tali pronunce hanno
affermato che l'art. 58-quater Ord. Pen., stabilendo limiti all'ordinaria
fruizione dei benefici dallo stesso contemplati, è disposizione di stretta
interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione al di fuori delle
ipotesi espressamente previste.
Va anche richiamata la ratio, di matrice
costituzionale e giurisprudenziale, di tale esenzione: invero, è il contenuto
delle prescrizioni imposte all'affidato a rendere peculiare l'istituto della
revoca nelle ipotesi previste dall'art. 94 T.U. stup., rivestendo tali
prescrizioni una specifica valenza riabilitativa e terapeutica, attraverso cui
si persegue la finalità di recuperare il condannato, liberandolo dalla
dipendenza da cui è affetto. Pertanto, il fallimento, o anche solo l'inefficace
perseguimento di tale obiettivo, in rapporto all'atteggiamento dimostrato
dall'affidato rispetto al trattamento, è alla base della decisione di revocare
la misura di cui all'art. 94 T.U. stup., anche indipendentemente da
comportamenti del condannato di segno manifestamente trasgressivo (Cass. pen.,
sez. I, 6 giugno 2013, n. 27711; Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2013, n. 27854).
Queste conclusioni sono corroborate dai principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui l'affidamento in prova ex art. 94 T.U. Stup., pur «inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost., n. 377 del 1997).
In questa cornice, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di affidamento in prova concesso ex art. 94 T.U. stup., l'istituto della revoca assume una valenza sanzionatoria solo eventuale, che, sul piano effettuale, ne impedisce l'integrale assimilazione all'affidamento in prova di cui all'art. 47 O.P. Ne consegue che, non solo mancano «elementi idonei di contesto a sostegno dell'interpretazione estensiva del richiamo che l'art. 58-quater Ord. pen. opera all'undicesimo comma del precedente art. 47, ma dall'analisi logico-sistematica l'interprete agevolmente ne ricava di contrari, in grado di validare in via definitiva una diversa opzione ermeneutica di tipo testuale» (Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75 cit.).
Riferimenti Normativi: