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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

02 | 07 | 2021

Il rapporto tra opposizione di terzo e appello del terzo

Cristina Tonola

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza del 2 luglio 2021, n. 639, ha chiarito il rapporto tra opposizione di terzo e appello del terzo indicando il giudice competente nel caso in cui l’opposizione del terzo preceda cronologicamente l’altrui appello alla sentenza di primo grado.

L’art. 108, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) disciplina la c.d. opposizione di terzo disponendo che“un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”.

L'opposizione di terzo rientra nella competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la sentenza: ai sensi dell’art. 109, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, essa deve essere proposta davanti al giudice a quo.

Tuttavia, in tema di competenza a conoscere l’opposizione del terzo, quest’ultima norma fa salva l’ipotesi in cui sia stato proposto appello contro la sentenza di primo grado: in tali casi, ai sensi dell’art. 109, comma 2, “[…] se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente”.

Ratio di tale previsione, analoga a quella che si rinviene nell’art. 96, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 in tema di impugnazione principale e incidentale, è quella di far confluire in un unico processo e in un'unica sede tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza e ciò in ossequio ai principi di concentrazione e di unicità del processo di impugnazione e della relativa decisione, funzionali ad esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso, nonché di prevenzione di conflitti tra giudicati (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1541).

Quello che l'art. 109, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 non regola espressamente è il caso in cui l'opposizione di terzo davanti al giudice a quo, anziché seguire cronologicamente ad un altrui appello, lo preceda.

Soccorre in tal caso l’applicazione analogica dell'art. 109, comma 2, cit., per identità di ratio, costituita, come si è detto, dall’esigenza di far confluire tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza in un unico giudizio: anche in tale ipotesi, se è proposta opposizione di terzo davanti al giudice a quo, nel momento in cui sopraggiunge l'appello di un'altra parte, l'opposizione di terzo va dichiarata improcedibile e il terzo deve intervenire in appello.

Pertanto, sia che l'opposizione di terzo segua cronologicamente all'appello, sia che lo preceda, una volta che è pendente l'appello contro la sentenza di primo grado, l'opposizione del terzo deve confluire nel giudizio di appello, e si converte in atto di intervento in appello.

Legittima questa conclusione un dato letterale traibile dallo stesso art. 109, comma 2, cit., laddove afferma che "se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado", questo la dichiara improcedibile e assegna un termine all'opponente per l'intervento in appello.

La locuzione “già stata proposta” consente di rimandare non solo e non tanto al caso del terzo che sbagliando fa opposizione di terzo al giudice a quo, mentre già pende un altrui appello, ma anche e soprattutto al caso di una opposizione di terzo correttamente proposta al giudice a quo, alla quale tuttavia segue un altrui appello. 

In entrambi i casi, concludono i giudici amministrativi, il processo contro la sentenza deve essere unico, e tutte le impugnazioni devono confluire in una stessa e unica sede: il legislatore, dunque, opta per il primato dell'appello.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 96, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 108, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 109, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)