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Tributario

21 | 12 | 2022

La domanda di maggior danno avanzata in via autonoma dal contribuente in caso di ritardato adempimento spontaneo di un rimborso tributario e/o di un credito d’imposta

Carol Gabriella Maritato

Con sentenza n. 37445 del 21 dicembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario quando l’Amministrazione fiscale abbia spontaneamente effettuato il rimborso di quanto richiesto dal contribuente e quest’ultimo richieda giudizialmente in via autonoma il maggior danno derivante dal ritardo nel versamento, ulteriore rispetto a quello forfettariamente determinato dagli interessi legali previsti dalla disciplina tributaria.

In tale ipotesi non può dirsi mai sorta “a monte” una controversia fra l’amministrazione fiscale su questione riservata alla giurisdizione tributaria dall’art. 2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 che possa determinare l’attrazione innanzi al giudice tributario della questione “accessoria” relativa al maggior danno da ritardo. Mancando una contestazione sul rapporto “principale”, non può ipotizzarsi alcun collegamento fra tale rapporto e la domanda di maggior danno che determina, per la prima volta, l’insorgenza di una lite fra fisco e contribuente. Lite che non riguarda in alcun modo il rapporto tributario- sub specie di diritto al rimborso o al riconoscimento di un credito d’imposta - ma unicamente il danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. e che non può, dunque, considerarsi “accessoria” rispetto ad un contenzioso inerente al diritto al rimborso ( o al credito d’imposta) in realtà mai insorto per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione. Vengono pertanto meno quelle ragioni di concentrazione che erano state valorizzate per giustificare il radicamento innanzi al giudice tributario del contenzioso promosso, “a monte” dal contribuente sull’esistenza dei presupposti del diritto al rimborso fiscale e “a valle” sull’accessorio relativo al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. contestualmente reclamato.

Del resto, queste stesse Sezioni Unite hanno avuto occasione di ricordare che la Corte costituzionale, nell'intervenire su questioni concernenti l'ambito della giurisdizione tributaria, dopo avere ricordato che questa "deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione", ha riconosciuto che l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel "non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) le materie attribuite" a dette giurisdizioni speciali e nell'assicurare la conformità a Costituzione delle medesime giurisdizioni. 

Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno affermato che la giurisdizione tributaria "deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto" e che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali - cfr., testualmente, Cass. civ.., sez. un., n. 20323/2012 -. Tale illegittima attribuzione, hanno ancora ricordato le Sezioni Unite richiamando, in particolare, Corte cost. nn. 64 e 130 del 2008, n.238 del 2009 e n.39 del 2010, può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia.

Risulta dunque evidente che giungere alla conclusione, in via ermeneutica, che la domanda di maggior danno proposta in via autonoma anche se totalmente disancorata da una controversia concernente il rapporto tributario rientri nella giurisdizione tributaria determinerebbe una frizione evidente ii principi costituzionali appena rammentati. Ragion per cui appare necessario propendere per un’interpretazione del dato normativo compatibile con il quadro costituzionale testè accennato. Del resto, in piena sintonia con la conclusione appena esposta si pone l’orientamento, pure espresso dalle Sezioni Unite, che intravede nel riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria del diritto del contribuente al rimborso delle imposte e della quantificazione della somma dovuta e nell’assenza di residue questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il venir meno della giurisdizione del giudice tributario - Cass. S.U., n.10725/2002; Cass. S.U., n.14332/2005; Cass. S.U., n.18120/2005; Cass. S.U., n.21893/2009; Cass. S.U., n.25977/2016; Cass. S.U., n.12150/2021; Cass. S.U., n.761/2022. 

Sulla base delle superiori considerazioni, deve ritenersi spettante alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda di maggior danno avanzata ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. in via autonoma dal contribuente in caso di ritardato adempimento spontaneo di un rimborso tributario e/o di un credito d’imposta.