Diritto penale
23 | 12 | 2022
Il superamento del limite di due anni di pena detentiva, eventualmente derivante dal ragguaglio della pena pecuniaria, non impedisce la nuova concessione della sospensione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 49115 del 17 ottobre
2022, depositata il 23 dicembre 2022, la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione della possibilità di disporre la
sospensione condizionale della sola pena detentiva che, per effetto della
sommatoria delle due condanne, non superi il limite dei due anni di reclusione,
escludendo dalla sospensione le sole pene pecuniarie eccedenti, in applicazione
del dettato dell'art. 163 c.p..
Sul punto occorre evidenziare l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento, il principio dettato dall'art. 163, comma 1, ultima parte, c.p., trova applicazione anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., il beneficio venga concesso per la seconda volta, sicché, quando le pene detentive complessivamente comminate non siano superiori a due anni di reclusione, il giudice, ove siano state congiuntamente irrogate pene pecuniarie che; ragguagliate ex art. 135 c.p., comportino il superamento della predetta soglia, può ordinare che rimanga sospesa l'esecuzione della sola pena detentiva (Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2022, n. 32803; Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2005, n. 30885). Si è ritenuto che tale conclusione, sia quella maggiormente aderente al dato normativo, ricostruendo in maniera condivisibile i rapporti tra l'art. 164, ultimo comma, e l'art. 163 c.p.. A supporto si evidenzia come il rimando contemplato dall'art. 164 c.p., che individua nei «limiti stabiliti dall'articolo 163» la soglia massima della seconda sospensione condizionale, costituisca un rinvio al contenuto della seconda norma anche nella parte in cui contempla la possibilità che sia disposta la sospensione della sola pena detentiva contenuta nel limite dei due anni, lasciando ferma l'esecutività della pena pecuniaria. Del resto, non vi sarebbe alcuna logica ragione per tenere conto di due limiti diversi, uno nel caso di unica condanna e l'altro, più restrittivo, per l'ipotesi del cumulo di pene richiesto dall'art. 164 c.p. Secondo l'orientamento contrario, invece, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 c.p., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 c.p. In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso la sospensione condizionale della pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata perché questa, cumulata con quella pecuniaria irrevocabilmente sospesa con la condanna precedente, avrebbe ecceduto i limiti indicati, senza consentire l'applicazione del meccanismo di sospensione parziale previsto dall'art. 163, comma 1, ultima parte, così come modificato dalla legge 11 giugno 2004, n. 145) (Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2019, n. 17797; Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2014, n. 45251). A sostegno di quest'ultima soluzione, si afferma che, ove si concedesse la seconda sospensione condizionale, verrebbe superato il limite di legge, essendo stata già definitivamente disposta la sospensione in occasione della prima condanna. Né sarebbe possibile modulare diversamente la sospensione condizionale già concessa in relazione alla pena detentiva ed a quella pecuniaria, trattandosi di decisione passata in giudicato. A fronte del menzionato contrasto giurisprudenziale, appare preferibile aderire al primo orientamento, dovendosi ritenere che il superamento del limite di due anni di pena detentiva, eventualmente derivante dal ragguaglio della pena pecuniaria, non impedisca la nuova concessione della sospensione, ben potendosi sospendere la sola pena detentiva, secondo il principio generale previsto dall'art. 163, comma 1, ultima parte, cod. pen., revocando la sospensione della pena pecuniaria che, per effetto del ragguaglio, determina il superamento del suddetto limite. In buona sostanza, ove vi siano state due condanne le cui pene detentive rientrino nel limite dei due anni di reclusione che, tuttavia, verrebbe superato per effetto del ragguaglio con la pena pecuniaria, nulla impedisce di rimodulare l'intero trattamento sanzionatorio, disponendo la sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocando la sospensione in precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria. Non si ritiene che sia di ostacolo ad una tale soluzione il fatto che sia già intervenuta la sospensione condizionale dell'intera pena - detentiva e pecuniaria - irrogata con la sentenza passata in giudicato. Invero, se è consentito revocare per intero il beneficio della sospensione condizionale per effetto di una successiva condanna, non sussistono ragioni di ordine logico-giuridico idonee ad impedire una revoca parziale della sospensione condizionale, limitatamente alla sola pena pecuniaria. La soluzione più restrittiva, oltre a non essere necessariamente imposta dall'art. 164, comma 4, c.p. che richiama "i limiti stabiliti dall'art. 163", determinerebbe anche una disparità di trattamento tra chi è condannato una sola volta a pena che, per effetto del ragguaglio, superi i due anni e chi, invece, superi il limite a seguito di una seconda condanna. La ratio del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p., infatti, non è tanto quella di operare una differenziazione tra il regime della sospensione condizionale applicabile nel caso di una sola condanna e quello valevole per l'ipotesi di una doppia condanna a pena detentiva, comunque rientrante nel limite dei due anni. Le citate norme, infatti, hanno inteso introdurre un contemperamento tra l'esigenza di consentire l'accesso alla sospensione condizionale e l'effettività della pena, stabilendo la possibilità della sospensione della sola pena detentiva, in tal modo ampliando i casi in cui il condannato può ottenere il beneficio. Esigenze di parità di trattamento, nonché il rispetto del dettato normativo contenuto all'art. 164 c.p., che richiama l'art. 163, comma 1, c.p. senza limitazioni di sorta, inducono a privilegiare un'interpretazione del suddetto compendio normativo che consenta, nel caso di pluralità di condanne con pene pecuniarie insuscettibili di sospensione, la revoca della sola sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata con la prima sentenza e il diniego della sospensione condizionale della pena pecuniaria oggetto della seconda condanna, in modo tale che la pena detentiva, per effetto del cumulo, rimanga contenuta entro il limite dei 2 anni.
Riferimenti Normativi: