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Diritto penale

Delitti

22 | 12 | 2022

La condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti e il principio di offensività

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 48645 dell'1 dicembre 2022 (dep. 22 dicembre 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della rilevanza penale della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti.

La giurisprudenza della Corte ha, in passato, affermato la penale rilevanza di ogni condotta che si traduca in un'attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2008, n. 28605).

Peraltro, lo stesso Giudice delle Leggi (sentenza n. 360/1995) aveva riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione di persistente illiceità penale della coltivazione, anche qualora univocamente destinata all'uso personale ed indipendentemente dalla quantità di principio attivo prodotto, essa resistendo anche alla verifica condotta (ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività, ben potendo valutarsi come pericolosa “ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga”, non mancando di precisare, tuttavia, come costituisca “questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito”. Anche successivamente a tali arresti, si è continuato in realtà a discutere in sede di legittimità della necessità che il giudice valuti in concreto la offensività di una condotta di coltivazione "domestica" di stupefacente e si sono - in taluni casi - ratificate decisioni di assoluzione, anche in ipotesi di piantine in grado di produrre sostanza con effetto drogante (Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674).

Di recente, tuttavia, le Sezioni Unite hanno definitivamente composto il denunciato contrasto tra due differenti indirizzi delineatisi nella giurisprudenza di legittimità, affermando che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente, ma che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 12348).

In quella sede, in particolare, si è ritenuto che la soluzione della questione sollevata con l'ordinanza di rimessione dovesse basarsi sull'affermazione della mancanza di tipicità - qualora ricorrano tutte le condizioni sopra specificate - della condotta di coltivazione domestica destinata all'autoconsumo, articolando una graduazione della risposta punitiva rispetto all'attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)
  • Art. 25 Cost.
  • Art. 27 Cost.