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Diritto penale

Delitti

21 | 12 | 2022

La rilevanza penale del falso in copia di un atto

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 48340 dell’11 novembre 2022 (dep. 21 dicembre 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di delitti contro la fede pubblica, ha ricordato come detti delitti tutelino direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente.

Il reato di falso è configurabile quando la falsa fotocopia, ancorché priva di attestazione di conformità all'originale, sia presentata «con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede» (Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2014, n. 8870).

Tale orientamento è stato anche più di recente confermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui in tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 c.p. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario (Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 11402, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).

Sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2018, n. 35814), le quali hanno ricomposto un contrasto effettivamente esistente, relativo all'idoneità della falsa fotocopia, avente l'apparenza di un documento originale ancorché priva di attestazione di conformità all'originale, a trarre in inganno i terzi di buona fede.

La Suprema Corte ha in quella sede osservato, tra l'altro, che "l'indirizzo maggiormente condivisibile (...) deve ritenersi (...) quel filone interpretativo (che incentra) la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda".

In tal modo, le Sezioni Unite hanno inteso sottolineare il disvalore di un comportamento contrassegnato dalla «volontà di sorprendere la fede pubblica»; comportamento che si iscrive nell'alveo dell'ipotesi delittuosa del falso per contraffazione «poiché, almeno apparentemente, creativo di un atto, sia pure in realtà inesistente, ma tale da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, l'apparente originalità».

In definitiva, è stato posto in evidenza come le falsità materiali, incidendo «su ogni tipo di atto, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati», svelino la propria «assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso». Pertanto, il Supremo Consesso ha ritenuto che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi — oltre all'idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale — l'orientamento finalistico dell'agente che quell'atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 476 c.p.
  • Art. 477 c.p.