Diritto processuale penale
20 | 12 | 2022
Il limite alla «difesa personale» o «autodifesa» nel processo penale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 48337 del 18 ottobre 2022 (dep. 20 dicembre 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui nel processo penale non è consentito all’imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l’autodifesa, difettando un’espressa previsione di legge che la legittimi.
La nozione della difesa giudiziaria penale, ovverosia il complesso delle attività processuali a cui sono rimesse le parti private e i loro difensori al fine di far valere i propri diritti e le proprie ragioni quanto all’accertamento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato nei confronti dell’imputato, va declinata nelle due accezioni di difesa personale e di difesa tecnica.
Alla difesa personale, o autodifesa, è correlata la partecipazione dell’imputato nel processo attraverso l’esercizio dei poteri processuali necessari ad influire sul convincimento del giudice, sia ove questi siano riservati esclusivamente al primo sia ove risultino condivisi nel loro esercizio con il difensore per le distinte previsioni contenute nell’art. 99, comma 1, prima e seconda parte, c.p.p. e nell’art. 111, comma 3, Cost.
Alla difesa tecnica, contemplata dall’art. 24, comma 2, Cost., si accompagna la diversa prospettiva del corretto svolgimento del processo e del funzionamento della giustizia, destinata a cogliere della prima la valenza di strumento di garanzia del contraddittorio da realizzarsi nella parità dialettica tra accusa e difesa. La finalità di garantire all’imputato il corretto svolgimento del processo per un interesse pubblico destinato, come tale, a superare l’interesse del singolo, rinviene espressione nel consolidato indirizzo del giudice delle leggi (tra le altre: Corte cost. sent., n. 59 del 1959), che qualifica la difesa tecnica quale imprescindibile garanzia del regolare esercizio del potere giurisdizionale. All’indicato principio si accompagna quello, fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, per il quale non Vi è contrasto tra il sistema della difesa giudiziaria penale adottato dall’ordinamento italiano e la Convenzione EDU (art. 6, part. 3, c)) nella puntualizzazione che quest’ultimo, là dove stabilisce che ogni imputato ha diritto di difendersi da sé medesimo o mediante l’assistenza di un difensore, non ponga all’imputato l’alternativa di scegliere tra autodifesa o difesa tecnica, volendo piuttosto assicurare al primo un sistema minimo di garanzie diretto a salvaguardare il diritto all’autodifesa in quegli ordinamenti degli Stati aderenti in cui potrebbe non esservi il diritto alla difesa tecnica. E’ così che il sistema penale dell’ordinamento italiano, in cui si assiste ad un concorso dell’attività difensiva dell’imputato con quella del professionista, difensore tecnico, non urta con il principio convenzionale non traducendosi in una compressione o esclusione della difesa personale, ma nella integrazione di essa con l’attività defensionale tecnica, in tal modo assicurando all’imputato una più incisiva tutela delle sue posizioni, nell’osservanza del principio di effettività sancito dalla Convenzione. Nell’indicata premessa, il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 7786), ferma l’evidenza che la Corte EDU, non precisando le condizioni di esercizio del diritto difesa, ha Iasciato agli Stati contraenti, come dalla stessa chiarito, la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, integrativo dei requisiti di un equo processo.
E' evidente, dunque, che il ruolo di difensore, nella misura in cui venga esercitato da un soggetto sottoposto ad indagini nell’ambito del medesimo procedimento penale, non si possa ritenere accompagnato dal necessario distacco che, in una alla specifica preparazione tecnica, di cui il difensore è portatore, garantisca effettività alla difesa, nel rilievo costituzionale riconosciuto a tale attività quale componente non rinuncia bile dello Stato di diritto.
E, in definitiva, ogni scelta del legislatore che miri ad assicurare l’effettività del diritto di difesa non può essere ritenuta irragionevole.
Riferimenti Normativi: