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Diritto civile

Persone e Famiglia

09 | 12 | 2022

La collocazione (o affidamento) c.d. a rischio giuridico

Giovanna Spirito

Con sentenza n. 36092 del 9 dicembre 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di affido a rischio giuridico o adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico.

L'affidamento preadottivo è disciplinato della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, comma 6, 23 e 24 (i primi due nei rispettivi testi modificati dalla L. 28 marzo 2001, n. 149). Si tratta, in buona sostanza, del secondo momento della complessiva procedura di adozione: a seguito della dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, e prima della dichiarazione definitiva di adozione, il minore viene affidato ad una coppia di coniugi che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge predetta e che abbiano presentato la corrispondente domanda ex art. 22, comma 1, di quest'ultima. Questo affidamento, che è disposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, ha la durata massima di un anno, prorogabile a due, e ha lo scopo di avvicinare il minore adottando con i potenziali genitori adottivi al fine di saggiare la positività e la riuscita dell'abbinamento. In questo periodo, alla coppia sono riconosciuti gli stessi poteri/doveri propri degli affidatari, mentre spettano al tutore provvisorio (che, ove già non esista, viene nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità. Cfr. art. 19 della legge in esame) le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore. Quest'ultimo, inoltre, durante tutto l'arco temporale dell'affidamento, conserva le generalità acquisite con la nascita. Trascorso positivamente il periodo previsto e acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e dei servizi incaricati del relativo monitoraggio e sostegno, viene pronunciata la sentenza di adozione (trascritta sull'atto di nascita del minore), a decorrere dalla quale il minore assume, a tutti gli effetti, la qualità di figlio della coppia e ne assume il cognome. Resta solo da ricordare che, giusta l'art. 23 della legge in questione (come modificato dalla L. n. 149 del 2001), "L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'art. 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. (...). In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Si applicano gli artt. 330 e seguenti del codice civile". L'istituto, come si è detto di matrice giurisprudenziale, che è stato denominato, indifferentemente, come affido a rischio giuridico o adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico, si presenta, a sua volta, a ben ragionare (nella peculiare ipotesi in cui il minore sia collocato presso una famiglia, piuttosto che - come pure è possibile, giusta l'art. 10, comma 3, della legge de qua - in una comunità familiare), come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo seppure nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione. Invero, prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato, in via provvisoria, presso una famiglia di aspiranti all'adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di fattispecie (nelle già citate varie denominazioni che ad essa sono state attribuite) cd. a rischio giuridico. Durante il periodo di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari. Se, nel corso del medesimo periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l'affidamento preadottivo e, in tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo il cui decorso è necessario per pronunciare la definitiva sentenza di adozione. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene revocata, il collocamento provvisorio non può in alcun modo evolvere in affidamento preadottivo. Affido preadottivo e collocamento provvisorio, dunque, sono due misure molto diverse che solo in pochi casi "entrano in contatto": in particolare, ciò avviene quando un minore collocato provvisoriamente presso una famiglia affidataria diventa adottabile ed inizia quindi il periodo di affidamento preadottivo presso la stessa famiglia che l'ha accolto, qualora quest'ultima sia disposta ed idonea ad adottarlo. Il descritto istituto denominato, indifferentemente, come affido a rischio giuridico o adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico, si riferisce, in definitiva, ad un provvedimento disposto nell'esclusivo interesse del minore, finalizzato a contenere i tempi di sua permanenza in comunità (una volta accertatone lo stato di abbandono della L. n. 184 del 1983 ex art. 8, comma 1,) e i danni che ne possono derivare. Si tratta, quindi, di una collocazione (da alcuni indicata anche come affidamento) familiare temporanea, diversa, tuttavia, dall'affidamento di cui agli artt. 2-6 della legge suddetta, differenti essendone, come si è riferito, i rispettivi presupposti ed in relazione alla quale sussiste il rischio connesso all'esito dei ricorsi pendenti in corte d'appello ed eventualmente, dopo, in Cassazione sulla sentenza del tribunale che ha accertato e dichiarato lo stato di adottabilità del minore. In altri termini, la complessità del sistema delle impugnazioni e i tempi della giustizia del nostro Paese possono comportare una dilatazione dei tempi di definizione della condizione giuridica del minore, il cui procedimento per l'accertamento del suo stato di adottabilità può durare molto tempo, non di rado persino anni. In attesa della definitiva conclusione del procedimento di adottabilità, per evitare al minore le conseguenze negative di un ricovero in comunità, il tribunale per i minorenni può decidere di affidare il bambino ad una coppia scelta fra quelle in possesso dei requisiti per l'adozione, che abbia manifestato la disponibilità a questo particolare tipo di collocamento familiare (cfr. il già riportato art. 10, comma 3, della L. n. 184 del 1983 secondo cui il Tribunale per i minorenni "può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia"). Ove la corte d'appello (o la Corte di cassazione) confermino la sentenza di primo grado, l'affidamento a rischio giuridico si trasforma in affidamento preadottivo della durata di un anno, all'esito del quale può essere resa la sentenza di adozione legittimante. Se, invece, venga accolta l'impugnazione dei genitori o dei parenti e sia revocato lo stato di adottabilità, il tribunale per i minorenni dovrà individuare la migliore collocazione per il bambino.

È palese, allora, che la collocazione (o affidamento) c.d. a rischio giuridico si pone come un rimedio escogitato dalla giurisprudenza al fine di limitare i potenziali effetti dannosi per il minore dovuti ai tempi non sempre celeri della conclusione del procedimento di adozione. Essa comporta, peraltro, che il minore stesso potrebbe rientrare nella sua famiglia di origine, con la quale, comunque, egli può mantenere rapporti incontrando i familiari in luoghi adeguati alla presenza di un operatore. È intuitivo, infine, che alla coppia la quale si renda disponibile ad affrontare il suddetto rischio giuridico è richiesta, oltre all'idoneità all'adozione, un quid pluris, rispetto ai requisiti minimi previsti per adottare. La stessa deve valutare la propria attitudine alla gestione di situazioni emotivamente peculiari protratte nel tempo, che presuppongono la capacità di: i) stabilire con il minore un rapporto affettivo, nonostante l'incertezza sull'esito della procedura e la non prevedibilità dei suoi tempi di definizione; ii) mantenere atteggiamenti non giudicanti nei confronti della famiglia di origine del minore medesimo; iii) stabilire un rapporto di collaborazione reciproca con operatori e istituzioni; iv) accettare le possibili regressioni del minore al rientro dalle visite in luogo neutro.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 22, L. 4 maggio 1983, n. 184
  • Art. 23, L. 4 maggio 1983, n. 184
  • Art. 24, L. 4 maggio 1983, n. 184