Diritto penale
Delitti
15 | 12 | 2022
Bancarotta fraudolenta: il fallimento cagionato da operazioni dolose
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 47376 del 5 ottobre 2022 (dep. 15 dicembre 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2 della Legge fallimentare.
Per giurisprudenza consolidata, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.
Quanto al profilo causale, è stato affermato che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
Per altro, trattandosi di reato a forma libera, il delitto può essere integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
Va altresì aggiunto che il delitto è integrato anche dall'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.
Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2014, n. 29586, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).
Se anche il solo aggravamento del dissesto rileva penalmente, occorre però verificarne l'esistenza e la portata quanto al profilo causale, oltre che l'incidenza rispetto al complessivo dissesto, dovendosi indagare in concreto la sussistenza del nesso eziologico.
Va altresì precisato che il dissesto, quanto al dolo, è certamente, nella fattispecie astratta in esame, solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria avente ad oggetto l'operazione, e non è richiesta l'intenzionalità diretta a produrre il dissesto medesimo. Proprio questo è il discrimen fra le due fattispecie previste dall'art. 223, comma 2, n. 2): dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa.
La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento.
Riferimenti Normativi: