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Diritto penale

Reati in generale

23 | 12 | 2020

Emergenza Covid: non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla sospensione della prescrizione

Valerio de Gioia

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2020 (ud. 18 novembre 2020), n. 278, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’applicabilità della sospensione della prescrizione – prevista dai decreti legge nn. 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza COVID-19 – anche nei processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e di averle dichiarate non fondate: la disciplina censurata non contrasta con l’art. 25, comma 2, della Costituzione né con i parametri sovranazionali richiamati dall’art. 117, comma 1, della Costituzione. La questione di legittimità costituzionale era stata rimessa dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma secondo i quali la sospensione retroattiva della prescrizione (per la stessa durata della sospensione dei termini processuali: 9 marzo-11 maggio 2020) violerebbe il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.

La risposta della Consulta, invece, si allinea all’orientamento dei giudici di legittimità.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2020, n. 21367, ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 83, comma 4, del decreto legge n. 18/2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in quanto l’ipotesi di sospensione ivi prevista – non riconducibile alla disciplina generale dettata dall’art. 159 c.p. – integra una causa sospensiva di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, rispetto alla quale il sacrificio al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, enucleato dall’art. 25, comma 2, della Costituzione, risulta giustificato dall’esigenza di tutelare il bene primario della vita e della salute, conseguente a un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile.

La medesima sezione, con sentenza del 9 settembre 2020, n. 25433, pur ribadendo la natura sostanziale della disciplina della prescrizione – per la quale vale il criterio della inapplicabilità della legge più sfavorevole, ove la stessa sia sopravvenuta alla commissione del reato del quale si tratta (principio che, giova ricordare, si pone quale limite, ad imprescindibile garanzia delle libertà fondamentali del cittadino, all’effettività di un possibile perverso uso del potere nomopoietico spettante al legislatore) –, ha sostenuto che, nella fattispecie, la disciplina di diritto sostanziale regolatrice della fattispecie non è quella dettata dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020 e successive modificazioni, ma, più ordinariamente, quella dettata dall’art. 159 c.p., il quale prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento e del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge. Siffatta disposizione, nel rinviare, in relazione alla sospensione del termine prescrizionale, alle ipotesi di sospensione del processo, costituisce di per sé regola generale ed astratta, di carattere sostanziale, cui, di volta in volta, attraverso il meccanismo del rinvio mobile, può dare contenuto la singola norma – questa volta di contenuto processuale e, pertanto, immediatamente applicabile – che, appunto disciplinando il processo, possa prevedere gli eventuali eventi che ne determinano la sospensione. Dunque, il termine temporale cui ancorare gli effetti del meccanismo sospensivo della prescrizione, onde rispettare il principio della irretroattività della disposizione meno favorevole, non è quello della entrata in vigore della norma che stabilisce una ipotesi di sospensione del processo, che è norma di sicuro contenuto processuale e che pertanto non è condizionata dal principio di irretroattività della disposizione meno favorevole, ma è quello della entrata in vigore della disposizione la quale stabilisca, a processo sospeso (quale che possa essere la collocazione cronologica della fonte legislativa che abbia determinato tale ultimo effetto a carico del processo), la sospensione della prescrizione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 25 Cost.
  • Art. 117 Cost.
  • Art. 2 c.p.
  • Art. 159 c.p.
  • Art. 83, D.L.17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27