Diritto penale
Reati in generale
23 | 12 | 2020
Emergenza Covid: non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla sospensione della prescrizione
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2020 (ud.
18 novembre 2020), n. 278, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti
l’applicabilità della sospensione della prescrizione – prevista dai decreti
legge nn. 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza COVID-19 –
anche nei processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove
norme e di averle dichiarate non fondate: la disciplina censurata non contrasta
con l’art. 25, comma 2, della Costituzione né con i parametri sovranazionali
richiamati dall’art. 117, comma 1, della Costituzione. La questione di
legittimità costituzionale era stata rimessa dai Tribunali di Siena, di Spoleto
e di Roma secondo i quali la sospensione retroattiva della prescrizione (per la
stessa durata della sospensione dei termini processuali: 9 marzo-11 maggio
2020) violerebbe il principio di irretroattività della legge penale più
sfavorevole.
La risposta della Consulta, invece, si allinea
all’orientamento dei giudici di legittimità.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con
sentenza del 2 luglio 2020, n. 21367, ha reputato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 83, comma 4, del
decreto legge n. 18/2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in quanto l’ipotesi di sospensione ivi
prevista – non riconducibile alla disciplina generale dettata dall’art. 159
c.p. – integra una causa sospensiva di applicazione generale, proporzionata e
di durata temporanea, rispetto alla quale il sacrificio al principio di
irretroattività della legge penale sfavorevole, enucleato dall’art. 25, comma 2,
della Costituzione, risulta giustificato dall’esigenza di tutelare il bene
primario della vita e della salute, conseguente a un fenomeno pandemico
eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra
diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile.
La
medesima sezione, con sentenza del 9 settembre 2020, n. 25433, pur ribadendo la
natura sostanziale della disciplina della prescrizione – per la quale vale il
criterio della inapplicabilità della legge più sfavorevole, ove la stessa sia
sopravvenuta alla commissione del reato del quale si tratta (principio che,
giova ricordare, si pone quale limite, ad imprescindibile garanzia delle
libertà fondamentali del cittadino, all’effettività di un possibile perverso
uso del potere nomopoietico spettante al legislatore) –, ha sostenuto che,
nella fattispecie, la disciplina di diritto sostanziale regolatrice della
fattispecie non è quella dettata dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito
con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020 e successive modificazioni, ma, più
ordinariamente, quella dettata dall’art. 159 c.p., il quale prevede che il
corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento e del processo penale sia imposta da una particolare disposizione
di legge. Siffatta disposizione, nel rinviare, in relazione alla sospensione
del termine prescrizionale, alle ipotesi di sospensione del processo, costituisce
di per sé regola generale ed astratta, di carattere sostanziale, cui, di volta
in volta, attraverso il meccanismo del rinvio mobile, può dare contenuto la
singola norma – questa volta di contenuto processuale e, pertanto,
immediatamente applicabile – che, appunto disciplinando il processo, possa
prevedere gli eventuali eventi che ne determinano la sospensione. Dunque, il
termine temporale cui ancorare gli effetti del meccanismo sospensivo della
prescrizione, onde rispettare il principio della irretroattività della disposizione
meno favorevole, non è quello della entrata in vigore della norma che
stabilisce una ipotesi di sospensione del processo, che è norma di sicuro
contenuto processuale e che pertanto non è condizionata dal principio di
irretroattività della disposizione meno favorevole, ma è quello della entrata
in vigore della disposizione la quale stabilisca, a processo sospeso (quale che
possa essere la collocazione cronologica della fonte legislativa che abbia
determinato tale ultimo effetto a carico del processo), la sospensione della
prescrizione.
Riferimenti Normativi: