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Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

09 | 12 | 2022

Il sindacato di legittimità dei giudizi di avanzamento dei militari da parte del giudice amministrativo

Emiliano Chioffi

Con sentenza n. 10798 del 9 dicembre 2022, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui  i giudizi di avanzamento dei militari sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in caso di difetto di motivazione, di manifesta discriminatorietà o di travisamento dei presupposti di fatto assunti a base degli stessi; ne discende che, sebbene all'interno degli stretti binari sopra richiamati, il giudice amministrativo deve svolgere pienamente il proprio potere/dovere di valutazione delle legittimità dell'azione amministrativa, anche applicando il sistema di ricostruzione probatoria disegnato dal legislatore (Cons. Stato, sez. II, 1à settembre 2022, n. 7634; Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2019, n. 8311; Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2019, n. 2559; Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780; Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3799).

Infatti, sebbene i giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali siano connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica e implichino un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti di solito tutti dotati di elevato profilo, in cui le differenze di valutazione finiscono per essere sovente affidate ad elementi estremamente specifici o sfumati, tuttavia tale alta discrezionalità tecnica non può certo finire per risolversi nella creazione di un'area del tutto franca dal sindacato giurisdizionale che valuta la coerenza generale del metro valutativo adoperato, e la manifesta congruità dei diversi punteggi attribuiti ai diversi candidati (Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 5505).

In sede di avanzamento degli ufficiali il vizio di eccesso di potere può assumere configurazione in senso assoluto ovvero in senso relativo, la cui differenza riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell'ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile.

Il vizio di eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall'esistenza di vistose incongruenze nell'attribuzione dei punteggi in riferimento all'ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio; in altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell'uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall'esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all'Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 780). 

La valutazione del giudice amministrativo è limitata al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato, sez. II 12 febbraio 2020, n. 1102; Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 2021, n. 7034; Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6790; Cons. Stato, sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6625; Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1382).