Diritto civile
Obbligazioni
06 | 12 | 2022
La compravendita di animali da compagnia o d'affezione: il termine per la «denuncia del difetto della cosa venduta»
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 35844 del 6 dicembre 2022, la seconda
sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui,
in tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale
da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita
quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente
esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come
va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi,
nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un
animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in
senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la
denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 cod.
cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto (Cass.
civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728).
L'art. 810 c.c. definisce i beni come «le cose che possono formare oggetto di diritti»; e il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere "cose mobili", beni giuridici che possono costituire "oggetto" di diritti reali (cfr. artt. 812, 816, 820, 923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161, 2052 c.c.) ovvero di rapporti negoziali (cfr. artt. 1496, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 c.c.). Gli animali, perciò, possono costituire oggetto di compravendita (art. 1470 c.c.); e lo stesso codice civile disciplina specificamente la compravendita di animali nell'apposita fattispecie di cui all'art. 1496 c.c. (denominata appunto "Vendita di animali"). La diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, ad un fenomeno commerciale di non poco rilievo e si sono prospettate, con riferimento al commercio di animali d'affezione (su cui specificamente l'art. 8 della richiamata Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia), problematiche di tutela giuridica un tempo ignote. La disciplina codicistica della compravendita è stata profondamente incisa dalla normativa sopravvenuta introdotta a tutela del consumatore; a partire dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n. 24, che, recependo le direttive europee in materia di beni di consumo, ha inserito nuovi articoli nel codice civile (art. 1519-bis e ss. c.c.) finalizzati a garantire al consumatore un maggiore grado di protezione; fino al successivo D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), che ha stralciato le nuove disposizioni dal codice civile per collocarle nell'ambito di una autonoma legge organica posta a tutela del consumatore. Orbene, non è dubbio che l'interpretazione dell'art. 1496 c.c. (su cui Cass. civ., sez. III, 6 marzo 1971, n. 604, relativamente alla gerarchia tra le norme applicabili) non può rimanere cristallizzata al tempo della adozione del codice civile, ma deve tener conto dell'evoluzione del sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore e del suo riflesso sulle norme codicistiche che regolano la compravendita. L'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano «per quanto non previsto dal presente titolo»; e che l'art. 1469-bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" «si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore». Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo. L'art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo "Della vendita dei beni di consumo", per "bene di consumo" si intende «qualsiasi bene mobile» e per "venditore" si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1» (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.). Ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, per "consumatore" si intende poi «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». E, in proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha spiegato che la qualifica di "consumatore" di cui all'art. 3, D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato decreto - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi invece considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. civ., sez. VI-3, 12 marzo 2014, n. 5705; Cass. civ., sez. VI-1, 23 settembre 2013, n. 21763). Orbene, considerate le ampie nozioni di "consumatore", di "bene di consumo" e di "venditore" adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificata a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". In altri termini, considerato che la disciplina del codice del consumo è prevalente - laddove è applicabile - su quella del codice civile e considerato che, alla stregua di quanto sopra osservato, la compravendita di animali da compagnia non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità. E la maggior tutela si coglie con riferimento al disposto dell'art. 132 del codice del consumo, che, derogando alla disciplina dell'art. 1495 c.c., stabilisce che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, «se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto». A tutela del consumatore - ove un consumatore vi sia - deve applicarsi, dunque, non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall'art. 1495 c.c., ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta previsto dall'art. 132 del codice del consumo.
In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi di diritto: la compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto; nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Riferimenti Normativi: