Diritto processuale penale
06 | 12 | 2022
L'arresto obbligatorio in flagranza conseguente alla violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 46231 del 7 novembre 2022 (dep. 6 dicembre 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di convalida dell’arresto in flagranza, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla L 19 luglio 2019, n. 69 – secondo la lettera 1-ter dell'art. 380 c.p.p. come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 – e rubricato “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.
In particolare, la L. 134/2021 è intervenuta sul testo dell'art. 380 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio anche per i "delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387- bis, 572 e 612-bis del codice penale".
In generale, in materia di convalida, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2012, n. 10916).
Il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3 e 390, comma 1, c.p.p, deve valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria né le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), e neppure l'apprezzamento sulla responsabilità, demandato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 8341).
Nel caso di specie il ricorrente, già sottoposto a misura cautelare con l'ausilio di braccialetto elettronico è stato sorpreso in flagrante commissione del reato di cui all'art. 387-bis c.p., avendo violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa di precedente reato. Dunque, la convalida è stata legittimamente emessa in presenza di un arresto obbligatorio.
Riferimenti Normativi: