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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

05 | 12 | 2022

Patrocinio dei non abbienti: il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 35691 del 5 dicembre 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l’ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove e autonome riammissioni. Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell’art. 136, comma 3, stesso d.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di legittimità, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17). Infatti, l’efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l’attività difensiva pregressa, mentre l’effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.). Del resto, se la revoca dell’ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un’apposita (ri)ammissione, la seconda parte del comma 1 dell’art. 75 d.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa.

Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale della Suprema Corte – sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito – secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione” (Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2007, n. 29990). Ed ancora: in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2018, n. 22757). Così, in motivazione, Cass. sezioni unite penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l’interesse del patrocinato ed integranti l’ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato». 

I suddetti precedenti, dunque, applicano l’art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio. A fortiori, pertanto, nella previsione dell’art. 75, comma 1, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 75, d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115
  • Art. 136, d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115