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Diritto penale

Reati in generale

30 | 11 | 2022

L'istituto della recidiva e l'inammissibilità di automatismi fondati sulla mera esistenza di precedenti penali

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 45421 del 1° luglio 2022 (dep. 30 novembre 2022), la terza sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di recidiva, istituto che ha fondamento nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo, sicché non sono ammessi automatismi fondati sulla mera esistenza di precedenti penali.

La previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, viola il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, in quanto la preclusione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata (così, in motivazione, Corte cost., sent. n. 185 del 23 luglio 2015, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p.., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà dell'aumento della pena in caso di contestazione della recidiva per uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).

La Corte di cassazione ne ha tratto spunto per affermare, già all'indomani della pronuncia del Giudice delle leggi, che l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2022, n. 30591).

È dunque compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738)

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2010, n. 33299).