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Diritto penale

Delitti

24 | 11 | 2022

Per le Sezioni Unite integra il reato di falso la contraffazione non grossolana della patente di guida estera

Giulia Faillaci

Con informazione provvisoria del 24 novembre 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno enunciato principio di diritto secondo cui “la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale”.

In merito alla rilevanza penale della falsità non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, si registrano valutazioni contrastanti.

Secondo un orientamento più risalente, solo in presenza delle condizioni di validità fissate dall'art. 135, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. strada), la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può integrare il reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. (Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21929). Tale orientamento muove dalla considerazione che la patente estera relativa ad uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, in mancanza delle condizioni fissate dall'art. 135 Cod. strada, non abilita alla guida in Italia e, pertanto, non può costituire autorizzazione o certificazione rilevante ai fini di cui all'art. 477 c.p.

A tale indirizzo si contrappone un più recente orientamento, secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p., anche qualora non sussistano le altre condizioni fissate dalla legge per l'abilitazione alla guida nel nostro Paese (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 10304). Tale orientamento poggia sul rilievo che, nei casi in esame, non può ritenersi in concreto sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo, in quanto, secondo il costante insegnamento della Corte, tale ipotesi ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento dei terzi. Nei casi in esame, invece, deve escludersi l'innocuità del falso, attesa l'idoneità della patente estera priva di validità ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto. Per l'orientamento in esame, la funzione legittimante alla guida non andrebbe confusa con l'identità del documento giuridico (la patente), «che costituisce, comunque, di per sé, un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio», che lo renderebbe riconducibile alla categoria degli atti presi in considerazione dall'art. 477 c.p.. La sentenza più recente, tra quelle che esprimono l'orientamento in rassegna, ha evidenziato che la rilevanza giuridica della patente straniera, di per sé considerata, è confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento riconosce all'ipotesi di guida senza permesso internazionale (ovvero senza la traduzione ufficiale della patente estera) rispetto a quella di guida senza patente. Sotto tale profilo, ha rilevato che il comma 8 dell'art. 135 cod. strada prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida (da 5.000,00 a 30.000,00 euro).

Il contrasto, in sostanza, involgeva la rilevanza da attribuire alla patente di guida estera, di per sé considerata. Secondo il primo orientamento essa, in assenza degli altri requisiti previsti dall'art. 135 cod. strada, non abilitando alla guida, non potrebbe mai assurgere al valore di autorizzazione amministrativa. Secondo il contrapposto orientamento, invece, la patente estera, quantunque non abiliti alla guida in Italia, avrebbe comunque un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad altri atti; e sarebbe, in ogni caso, idonea a ingannare la fede pubblica.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 477 c.p.
  • Art. 482 c.p.
  • Art. 135, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)