Diritto penale
Reati in generale
06 | 07 | 2021
Illegittima la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati per effetto delle «misure organizzative» adottare dai capi degli uffici giudiziari per contrastare il COVID-19
Sonia Grassi
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 25 maggio 2021
(depositata il 6 luglio 2021), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 83, comma 9, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la
sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti
penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni
caso, non oltre il 30 giugno 2020.
In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la questione
sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento al principio di legalità (art.
25, comma 2, Cost.), sotto il profilo della denunciata sua violazione per
insufficiente determinatezza della fattispecie legale dalla quale consegue la
sospensione della durata del termine di prescrizione dei reati nel periodo dal
12 maggio al 30 giugno 2020.
Secondo la Corte, infatti, è il legislatore che – secondo
scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati – valuta
l’affievolimento progressivo dell’interesse della collettività alla punizione
del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo,
in riferimento ad ogni fattispecie di reato, ne comporti l’estinzione.
È questa l’intrinseca natura sostanziale della prescrizione
che chiama in causa la garanzia del principio di legalità (art. 25, comma 2,
Cost.); e che si estende anche alle possibili ricadute che sulla sua durata
possono avere norme processuali.
Il rispetto del principio di legalità richiede, quindi, che la
norma, la quale in ipotesi ampli la durata del termine di prescrizione, ovvero
ne preveda il prolungamento come conseguenza dell’applicazione di una regola
processuale, sia «sufficientemente determinata» (Corte Cost. sentenza n. 278
del 2020), e, ove tale, sia anche non retroattiva (e pertanto applicabile solo
a reati commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore).
La norma censurata (art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del
2020) prescrive che, nei procedimenti penali, il corso della prescrizione
rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del
precedente comma 7, lettera g) che contiene un rinvio alle «misure
organizzative» che i capi degli uffici giudiziari – in ragione della generale
previsione del comma 6 del medesimo art. 83 – sono facoltizzati ad adottare per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
All’eventuale provvedimento generale del capo dell’ufficio,
che risponde a esigenze organizzative legate all’andamento della pandemia, la
norma censurata riconnette l’effetto in malam partem recato dalla previsione
della sospensione del decorso del termine di prescrizione nel caso di rinvio
del processo, determinando così un allungamento complessivo del termine entro
il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza.
La misura organizzativa del dirigente dell’ufficio, tuttavia, non trova nelle disposizioni di cui all’art. 83, commi 6, 7 e 9, D.L. n. 18 del 2020 adeguata specificazione circa le condizioni e i limiti legittimanti l’adozione del provvedimento di rinvio, cui appunto consegue tale effetto sfavorevole sul piano della punibilità del reato in ragione dell’allungamento del termine di prescrizione.
Ciò, secondo la Corte, non inficia certo la legittimità della previsione di tale richiamo come regola processuale, ma non soddisfa il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l’effetto sostanziale dell’allungamento della durata del termine di prescrizione.
Riferimenti Normativi: