Diritto processuale penale
Soggetti
22 | 11 | 2022
Non è irragionevole la mancata ricomprensione tra i casi di ricusazione anche dell'ipotesi di astensione per «gravi ragioni»
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 44436 del 4 ottobre 2022, depositata il 22
novembre 2022, la sesta sezione penale ha ribadito il principio secondo cui sussiste
una consolidata giurisprudenza che esclude qualsivoglia applicazione estensiva
delle cause di ricusazione, sul presupposto che i casi di ricusazione sono
tassativamente indicati dall'art. 37 c.p.p. e tra questi non è richiamato
l'art. 36, lett. h), c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 1995, n. 2902; Cass.
pen., sez. III, 1° febbraio 2003, n. 42193; Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2009,
n. 12467; Cass. pen., sez. I, 11 settembre 2020, n. 30033).
Tale condivisibile principio non è in alcun modo scalfito
dall'osservazione del ricorrente, secondo cui il riconoscimento a livello
costituzionale e convenzionale del diritto ad un giudice imparziale
risulterebbe di per sé incompatibile con la previsione di motivi tassativi di
ricusazione, in quanto l'individuazione di un numero chiuso di fattispecie
necessariamente non consentirebbe di apprezzare anche situazioni, difficilmente
preventivabili e, quindi, tipizzabili, che possono ugualmente incidere
sull'imparzialità del giudice. Invero, l'obiezione non coglie nel segno, posto
che la necessità di tipizzare i casi di ricusazione è direttamente collegata
alla salvaguardia del principio della precostituzione del giudice, avente
parimenti rilievo costituzionale ex art. 25 Cost.
Né è sostenibile l'argomento secondo cui l'imparzialità del giudice, costituendo il presupposto legittimante la giurisdizione, non consentirebbe di qualificare la ricusazione come un istituto di carattere eccezionale e, quindi, soggetto al principio di tassatività. Invero, il carattere fondante dell'imparzialità è cosa diversa dalla modalità di conformazione degli istituti che sono posti a presidio della stessa. L'imparzialità del giudice è un dato presunto ed insito nell'esercizio stesso della giurisdizione, motivo per cui le ipotesi di ricusazione assumono carattere eccezionale, andando ad inficiare un prerequisito garantito dall'ordinamento. Inoltre, poiché le ipotesi di ricusazione determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità "in concreto" del giudice, consentendo l'intervento delle parti sul principio della predeterminazione del giudice, la tassatività dei casi è posta a garanzia del fatto che la sottrazione dal giudice naturale è consentita solo ove strettamente imposta dalle esigenze di imparzialità della giurisdizione. Ma vi è di più. L'istituto della ricusazione, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, costituisce una deroga al dovere di ius dicere, che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario, pertanto, le ipotesi in cui il giudice è esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono necessariamente tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità. Gli argomenti sopra esposti sono funzionali anche ad affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 36, comma 1, lett. a) e lett. h), c.p.p. per come interpretati dalla consolidata giurisprudenza che esclude la rilevanza, ai fini della ricusazione, dei "gravi motivi di convenienza". Sul tema si registra un sia pur risalente precedente, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricusazione è giustificata dalla sua indeterminatezza, sicché essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali (Cass. pen., sez. II, 19 giugno 2007, n. 27611). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2000, ha già avuto modo di affermare che il principio che impone all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione di legge conforme alla Costituzione, oltreché una lettura logico-sistematica delle norme, impedisce di attribuire un significato ristretto alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" di cui al comma 1, lettera h, dell'art. 36 c.p.p.. La lettura offerta dalla Corte costituzionale è sicuramente condivisibile e, peraltro, ha trovato conferma anche in altre pronunce che, tuttavia, hanno sempre riguardato la possibilità di attribuire alle "gravi ragioni di convenienza" una portata ampia, tale da farvi rientrare anche quei condizionamenti che possono dipendere dallo svolgimento dell'attività giurisdizionale con riguardo al medesimo procedimento o procedimenti diversi in cui viene, sia pur indirettamente, vagliata la posizione del soggetto nei cui confronti il giudice decida di astenersi. Tale principio, tuttavia, non inficia in alcun modo la diversa questione - in questa sede rilevante - dei rapporti tra l'astensione ex art. 36, lett. h), c.p.p. e i casi di ricusazione. Non può, pertanto, ritenersi irragionevole la mancata ricomprensione tra i casi di ricusazione anche dell'ipotesi di astensione per "gravi ragioni", posto che tale differenziazione è finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente sul principio di precostituzione, ricollegando conseguenze maggiori (la ricusazione) solo ai casi di un oggettivo deficit di imparzialità del giudice e relegando le "gravi ragioni di convenienza" alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione della propria imparzialità da parte dello stesso giudicante. In conclusione, si ritiene che la disciplina della ricusazione sia perfettamente idonea a garantire i principi di natura costituzionale che, secondo il ricorrente, risulterebbero lesi, non potendosi ritenere che il mancato richiamo alle ipotesi di cui all'art. 36, lett. h), c.p.p. sia irragionevole o, comunque, lesivo del principio di imparzialità del giudice.
Riferimenti Normativi: