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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

10 | 11 | 2022

Sui precedenti penali l’arrestato può rifiutarsi di rispondere ma non può mentire

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 42859 dell’11 ottobre 2022, depositata il 10 novembre 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che, nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2021, n. 2676).

La falsa attestazione dell'imputato in ordine ai propri precedenti penali (Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2015, n. 37571), resa all'autorità giudiziaria dall'imputato o da una persona sottoposta alle indagini, integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 495, comma 2, n.2, c.p., con la conseguenza che non è possibile ricondurre la condotta alle diverse ipotesi di cui all'art. 496 c.p. o 483 c.p.. Non rileva, in proposito, la circostanza per cui l'art. 66, comma 1, c.p.p., nel prevedere che l'invito a declinare le proprie generalità sia accompagnato dall'ammonimento sulle conseguenze che derivano in caso di rifiuto di dare le proprie generalità, limita l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato alla dichiarazione delle generalità e di quelle strettamente finalizzate alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, di cui all'art. 21 disp. att. c.p.p. (che si limita a prevedere, per essa, l'invito a dichiarare se si è sottoposto ad altri processi penali e se si sono riportate condanne nello Stato o all'estero, senza porsi conseguenze a carico del dichiarante che rifiuti di rendere tale dichiarazione). Ed invero, rispetto al risultato finale consistente, in entrambi i casi, in una dichiarazione attestativa resa all'autorità giudiziaria, non rileva se il soggetto interpellato abbia l'obbligo o meno di rispondere perché tale facoltà, a monte riconosciutagli dal legislatore, non lo esime dal dire la verità allorquando decida di rispondere (laddove egli ha la facoltà di dire il falso - sia pure entro certi limiti - solo allorquando rende dichiarazioni in merito ai fatti per i quali è processo); ché anzi sotto un certo punto di vista la libertà di scelta a monte riconosciutagli implica a maggior ragione che quando decida di rispondere debba dire la verità, potendo appunto rifiutarsi di dare la risposta; ciò che, piuttosto, rileva nella fattispecie - aggravata - in esame è che egli rende quella dichiarazione, falsa all'autorità giudiziaria - giudice o p.m. - nell'ambito di un procedimento penale. Pertanto, va ribadito l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora l'imputato, pur potendo legittimamente rifiutarsi di rispondere in ordine all'invito di indicare i propri precedenti penali, decida di rispondere in modo contrario al vero, dichiarando il falso, ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 495, comma 2, n. 2, c.p.. (Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2022, n. 26440; Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2007, n. 18677); nonché quello secondo cui integra il delitto di cui all'art. 495 c.p. la falsa attestazione dell'indagato al P.M. o al giudice in ordine ai propri precedenti penali, non rilevando in proposito la circostanza per cui l'art. 66, comma 1, c.p.p. limita l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato alla dichiarazione delle generalità e di quelle strettamente finalizzate alla sua identificazione, con esclusione della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista invece unicamente dall'art. 21 disp. att. c.p.p., alla quale si può ben rifiutare di rispondere senza incorrere in responsabilità penale; tuttavia, qualora si risponda a tale domanda in modo contrario al vero ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 495 c.p. (Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2007, n. 18677, cit.). Né potrebbe dubitarsi che i precedenti penali afferiscano a qualità personali del dichiarante (cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 1969, n. 569 secondo cui "è configurabile il delitto previsto dall'art. 495 c.p., qualora l'imputato renda al magistrato false dichiarazioni sulla propria identità o sulle sue qualità personali: fra queste ultime rientrano anche i precedenti penali, sui quali il prevenuto può rifiutarsi di rispondere, ma non può mentire"; conf .mass. n. 105169, anno 1967). La materialità del reato di cui all'art. 495 c.p. consiste nel dichiarare o attestare, oralmente o in forma scritta, ad un pubblico ufficiale in servizio, dati falsi circa l'identità, lo stato o altre qualità precipue della propria o altrui persona; a seguito della modifica intervenuta con il D. L. n. 92/2008, non è inoltre più necessario che tale falsa attestazione sia riprodotta in atto pubblico. La condotta del negare, all'autorità giudiziaria, la esistenza a proprio carico di precedenti penali ricade nella fattispecie prevista dall'art. 495, comma 2, n. 2, c.p., integrantesi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel caso in cui si renda al P.m. o al giudice, ossia all'autorità giudiziaria, dichiarazione falsa sulle proprie qualità personali. Tale dichiarazione fu, nel caso di specie, resa nel contesto dell'udienza di convalida in cui a maggior ragione assume valenza attestativa quanto dichiara la persona sottoposta ad indagini, che, tratta in arresto, è condotta in tempi brevi davanti all'autorità giudiziaria che ben può fare affidamento sulle sue dichiarazioni in mancanza di altri dati non immediatamente reperibili o verificabili. Tale dichiarazione riveste pertanto carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale, che ai sensi del comma 2 si indentifica nell'autorità giudiziaria, le proprie qualità personali, e quindi, ove mendace, integra la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 c.p., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008. Non si può dunque configurare la fattispecie di reato di cui all'art. 496 c.p.., ipotesi meno grave e a carattere residuale, con la quale si puniscono le sole dichiarazioni mendaci rilasciate al pubblico ufficiale o a persona incaricata di pubblico servizio, allorquando si tratta, invece, come nel caso in esame, di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 3042; conf. Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2014, n. 7286; Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2014, n. 5622; Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2018, n. 25649). Né potrebbe esservi spazio per la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. che ha ad oggetto "fatti" e non qualità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21 disp. att. c.p.p.
  • Art. 66 c.p.p.
  • Art. 495 c.p.
  • Art. 496 c.p.