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Diritto penale

Contravvenzioni

21 | 10 | 2022

Anche le condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale - procurandogli dolore e afflizione - integrano il reato di abbandono di animali

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 39844 del 6 ottobre 2022, depositata il 21 ottobre 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti (Cass. pen., sez. III,8 febbraio 2019, n. 14734; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2007, n. 175).

Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (Cass. pen., sez. VII, 10 luglio 2015, n. 46560).

Va ricordato che la L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.

È stato, quindi, ritenuto integrato il reato in esame anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce (Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2016, n. 17677), o le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione (Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2012, n. 49298), nonché dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2018, n. 15471); ed è stato anche precisato che non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2007, n. 175).

Nella specie, il Tribunale ha accertato, in aderenza alle risultanze istruttorie (informativa di P.G. e documentazione fotografica, accertamento effettuato sul posto da veterinario), che l’imputato, all'interno di una stanza della sua unità abitativa (con superficie complessiva stimata di 40 mq), deteneva sette cani (due adulti e cinque cuccioli) di razza HUSKI e SALMOIEDO, in luogo angusto, privo di luce naturale e in precarie condizioni igieniche. 

In particolare, il giudice di merito ha ritenuto integrato il contestato reato di cui all'art. 727 c.p., rilevando che le condizioni di sporcizia dell'immobile e la totale assenza di igiene dell'abitazione (l'appartamento presentava pareti scolorite, corrose dall'urina e con tracce di muffa, pavimenti incrostati di sporco, polvere e rifiuti di vario genere sparsi ovunque; gli spazi angusti della dimora erano ulteriormente ridotti dall'ammasso di mobili, stoviglie, panni, attrezzi sparsi sul pavimento o sul tavolo o ancora accatastati) la mancanza di luce dell'ambiente (la tapparella della sala ove erano detenuti i cani era guasta sicché i cani restavano tutti i giorni privi di luce naturale), la noncuranza dell'imputato per le condizioni igieniche dei cani (gli animali presentavano il pelo di colore giallo a causa dell'urina), erano circostanze tutte che comprovavano una detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 727 c.p.
  • L. 22 novembre 1993, n. 473