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Diritto penale

Delitti

18 | 11 | 2022

Il «comportamento perturbatore» penalmente rilevante ai fini del reato di turbata libertà degli incanti

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 43978 del 26 maggio 2022 (dep. 18 novembre 2022), la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del reato di turbata libertà degli incanti.

L'art. 353 c.p. configura un reato di evento di pericolo.

Ai fini della integrazione del reato in esame, è necessaria la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l’effetto di impedire o di turbare l’andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione.

La   fattispecie in esame, si è chiarito, può considerarsi come reato di pericolo solo nel senso che il reato sussiste anche senza l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l’andamento della gara (Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2013, n. 12821).

Si è lucidamente spiegato tuttavia che la fattispecie in esame più correttamente deve essere inquadrata nei reati di evento (inteso in senso naturalistico), dovendo essere accertato il verificarsi dell'impedimento della gara o del suo turbamento, e quindi la potenziale incidenza di una simile fraudolenta condotta sul futuro risultato della gara (Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2013, n. 28970).

In particolare, per "turbamento", si è aggiunto, deve intendersi la influenza della condotta collusiva sulle regolari procedure di gara, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze.

Il turbamento si manifesta con il disturbo, l’alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter del procedimento in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per “condizionare” le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Questo spiega la ricorrente affermazione della Corte secondo cui non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo altra regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 10272), senza che sia necessario quindi dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati.

L’evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all'ipotesi dell’impedimento della gara o dell'allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nelIo "sviamento" del regolare svolgimento della gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo).

Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi "comportamento perturbatore", la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 353 c.p.