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Diritto penale

17 | 11 | 2022

La sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile e l’accertamento delle condizioni economiche dell’imputato

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 43631 del 9 settembre 2022, depositata il 17 novembre 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della valutazione, da parte del giudice, delle condizioni economiche dell’imputato, prima di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in favore della parte civile.

Il tema è oggetto di contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Secondo l'orientamento tradizionale, poiché l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato: ciò tanto più che dall'applicazione di tale principio non può derivare al predetto grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento ed in tale sede potendo il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 2019, n. 4626; Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2019, n. 11299; Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2015, n. 12614; Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2015, n. 15800; Cass. pen., sez. II, 11 giugno 2015, n. 26221; Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2014, n. 33020; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2008, n. 3197; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 1998, n. 3450).

Secondo l'orientamento impostosi più di recente, invece, è illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 46959; Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 2021, n. 22094; Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2020, n. 3187; Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 1867; Cass. pen., sez. II, 24 luglio 2020, n. 26958; Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2018; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 11371; Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 50028; Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2017, n. 52730; Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 25413; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2015, n. 21557; Cass. pen.,sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342). Si tratta di approdo interpretativo che fa proprie le considerazioni del Giudice delle leggi, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (sentenza n. 49 del 20 febbraio 1975), ha precisato che «spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario».

In adesione al divisamento da ultimo illustrato, che contempera le indicazioni direttive ricevute dalla Corte costituzionale quanto alla necessità di operare una lettura della norma di cui all'art. 165 c.p. alla luce del principio di consapevole risocializzazione del condannato espresso dall'art. 27, comma 3, Cost., e le esigenze di snellezza e di ragionevole durata del processo, la decisione impugnata merita, dunque, di essere cassata, emergendo dagli atti elementi che consentivano di dubitare della capacità dell'imputato di soddisfare la condizione imposta: ciò tanto più che la Suprema Corte ha già affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere, «non ricollegabile sic et simpliciter alla mera circostanza dell'ammissione al gratuito patrocinio» (Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2019, n. 40480), trattandosi di beneficio cui non si ha diritto ove si oltrepassi una soglia di reddito computata anche a livello familiare (Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2007, n. 40327).

In conclusione, la Suprema Corte, annullando la sentenza sullo specifico punto, ha affermato che il giudice del rinvio dovrà indagare lo spessore delle difficoltà economiche invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento della provvisionale per il risarcimento del danno e motivare sul punto, al fine di rendere la propria statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena effettiva non equivalente ad un mero passaggio formale, come tale suscettibile, altrimenti, di tradursi nell'imposizione di un onere irrealizzabile e, dunque, inesigibile dall'imputato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 165 c.p.
  • Art. 27 Cost.