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Diritto penale

17 | 11 | 2022

La responsabilità di un coniuge per il reato edilizio materialmente commesso dall'altro

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 43594 del 4 ottobre 2022 (dep. 17 novembre 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire i presupposti della responsabilità di un coniuge per il reato edilizio materialmente commesso dall'altro.

In tema di responsabilità per abuso edilizio del proprietario (o comproprietario) dell'area non formalmente committente, la costante giurisprudenza della Corte richiede la disponibilità di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti che sono stati individuati, ad esempio, nella piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del cui prodest); nei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; nell'eventuale presenza in loco del proprietario dell'area durante l'effettuazione dei lavori; nello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; nella richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; nel particolare regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari; nella fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione ed in tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa.

Si è precisato, inoltre, che grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2008, n. 35907; Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2016, n. 38492).

Con specifico riferimento al rapporto di coniugio, se è vero che la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall'altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ai fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare i seguenti elementi: il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l'edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l'opera al fine di trasferire la loro residenza (Cass. pen., sez. III, 30 maggio 2007, n. 28526); l'abitare nel luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione; l'assenza di manifestazioni di dissenso; il comune interesse alla realizzazione dell'opera (Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2008, n. 23074); la comunione dei beni, quale regime patrimoniale dei coniugi; lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all'atto dell'accertamento (Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2008, n. 40014).

In definitiva, la responsabilità di un coniuge per il reato edilizio materialmente commesso dall'altro può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione, quali il comune interesse all'edificazione, il regime di comunione dei beni, l'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione dei lavori, la presentazione di istanze o richieste concernenti l'immobile o l'esecuzione di attività indicative di una partecipazione all'attività illecita.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 40 c.p.
  • Art. 110 c.p.