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Diritto processuale penale

Impugnazione

16 | 11 | 2022

Il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione della sentenza

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 43537 del 28 settembre 2022, depositata il 16 novembre 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto alcune importanti precisazioni tema di giudizio di revisione.

Caratteristica peculiare di tale giudizio è la distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 15402).

Con riguardo all'ipotesi del contrasto di giudicati, nei termini dell'inconciliabilità di cui all'art. 630, lett. a), c.p.p., la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che tale concetto attiene ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui le decisioni stesse si fondano, ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica, e non ad un mero contrasto di principio tra le decisioni, o ad una differente valutazione degli elementi normativi della fattispecie, anche in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477; Cass. pen., sez. II, 26 febbraio 2020, n. 18209; Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2018, n. 43871).

Il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione della sentenza, pertanto, non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due pronunce che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2020, n. 29373; successivamente, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2022, n. 24927; Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2021, n. 46837).

Con riferimento, invece, alla sopravvenienza o scoperta di prove nuove, di cui all'art. 630, lett. c), c.p.p., occorre innanzitutto ribadire che, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi tali - secondo l'orientamento consolidato - non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, n. 624; tra le molte, successivamente, Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2022, n. 8997; Cass. pen., sez. VI, 1° luglio 2020, n. 24435).

In ordine a tali prove, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.. Questa valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in quest'ultimo, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito (Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2014, n. 15403). Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione - già in astratto - tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità e le prove dedotte a sostegno della domanda di revisione. In particolare, tale valutazione preliminare implica la necessità di un confronto tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi (tra le molte, Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2021, n. 19648; Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2020, n. 2151). 

Proprio da queste premesse, discende allora la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione (nella fase rescindente) per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Al contrario, è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2021, n. 19648; Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 18818). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 630 c.p.p.