Diritto processuale penale
16 | 11 | 2022
L'impugnazione della persona offesa nel procedimento di fronte al giudice di pace
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 43463 del 27 ottobre 2022 (dep. 16 novembre 2022), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che il pubblico ministero non può proporre appello avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace, ma può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606, c.p.p., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma.
Pertanto, stante il rinvio contenuto nell'art. 38, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ai poteri di impugnazione del pubblico ministero, deve ritenersi che anche il potere di impugnazione del ricorrente ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto debba essere individuato in base alla disciplina dettata per il pubblico ministero dall'art. 36, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza.
Ciò, del resto, è coerente con un'interpretazione del sistema delle norme richiamate che, muovendo dalla regola generale di cui all'art. 576, c.p.p., preclude alla parte civile la impugnazione dei capi penali della sentenza di primo grado, se non indirettamente, attraverso cioè un potere di sollecitazione del pubblico ministero. Ne consegue che, nei procedimenti dinnanzi al giudice di pace, alla stessa è certamente riconosciuta una legittimazione più ampia, potendo impugnare direttamente la sentenza di primo grado anche ai fini penali, ma nei soli casi in cui abbia instaurato il procedimento ai sensi dell'art. 21, citato. E, in tal senso, si è infatti affermato (in un caso di procedimento instaurato a iniziativa della parte pubblica) che le facoltà di impugnazione della parte civile, nel procedimento davanti al giudice di pace, sono quelle ordinarie di cui all'art. 576, c.p.p., non avendo subito limitazioni con l'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, essendosi al contrario estese le facoltà della parte civile proprio per effetto della soppressione dell'inciso "con il mezzo previsto per il p.m." nel comma 1 del citato art. 576. Pertanto, venuto meno il vincolo di collegamento fra potestà di impugnazione del p.m. e quella della parte civile, a quest'ultima è consentito proporre impugnazione senza limiti (e, dunque, anche l'appello) ai soli effetti civili, tanto nel giudizio ordinario, che in quello davanti al giudice di pace.
La correttezza di tale ricostruzione, per la quale alla parte civile che agisce quale accusatore privato ai sensi dell'art. 21 richiamato spetta lo stesso potere di impugnazione riconosciuto alla parte pubblica allorquando intenda impugnare anche ai fini penali, è ricavabile da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 298 del 2008. In quella sede, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n.46 ("Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione nella parte in cui - modificando l'art. 36, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 - non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, ha ritenuto che il principio di parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato. Di qui la conferma dei principi già formulati nella precedente sentenza n. 26/2007, in base ai quali la limitazione censurata si innesta su un modulo processuale (il procedimento davanti al giudice di pace) improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Cosicché la scelta del legislatore di escludere la proponibilità di censure di merito, da parte del pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace - a dispetto del mantenimento di un (circoscritto) potere di appello dell'imputato avverso le sentenze di condanna - non può ritenersi eccedente i limiti di compatibilità con il principio di parità delle parti, trovando essa una sufficiente ratio giustificatrice nella ritenuta opportunità di evitare un secondo giudizio di merito, ad iniziativa della parte pubblica, nei confronti di soggetti già prosciolti per determinati reati "di fascia bassa".
Né, in contrario può darsi rilievo, secondo il giudice delle leggi, alla circostanza che la compressione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero finisce con il riverberarsi - stante il collegamento istituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 274 del 2000 - anche sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo: ciò, infatti, non rappresenta un indice di irrazionalità dell'intervento novellistico, essendo evidente che I' "accusatore privato" non può fruire, sul piano del principio di parità delle parti, di poteri processuali, agli effetti penali, più estesi di quelli riconosciuti all'accusatore pubblico.
La Suprema Corte ha così affermato il principio in base al quale, nell'ipotesi di procedimento davanti al giudice di pace instaurato a citazione della persona offesa (art. 21, D.L.vo n. 274/2000), essa riveste la posizione di un vero e proprio accusatore privato che, dunque, al pari di quello pubblico, potrà impugnare la sentenza di proscioglimento con i suoi stessi limiti, vale a dire mediante ricorso per cassazione per tutti i vizi di cui all'art. 606, c.p.p, allorquando intenda impugnare anche agli effetti penali; nel caso in cui, invece, la persona offesa costituita parte civile intenda impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello in base alla regola generale stabilità dall'art. 576, c.p.p.